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Briciole di pane

Report attività istituzionali n. 15 del 18 aprile 2011

a cura del Servizio Rapporti Istituzionali

Commissioni della Camera
Provvedimenti in esame
Documento di economia e finanza
La Commissione Bilancio è impegnata in settimana, in congiunta con la Commissione Bilancio del Senato, nel ciclo di audizioni preliminari all’esame del Documento di economia e finanza 2011 (Doc. I. VII. n.4). Tutte le altre Commissioni della Camera avvieranno da martedì 19 aprile l’esame del documento in sede consultiva, ai fini del parere alla predetta commissione.
Partecipazioni della Società Anas
Martedì 19 aprile la Commissione Ambiente e lavori pubblici, in sede referente, proseguirà l’esame delle proposte di legge abbinate  3081 On. Reguzzoni, 3673 On. Bragantini e 4164 On. Mariani - Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società Anas Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. Relatore per i tre provvedimenti On. Dussin, LNP.
Nella precedente seduta del 14 aprile il relatore, Dussin, ha proposto un testo unificato dei provvedimenti, che riportiamo in Appendice (allegato 1).
Libro verde appalti
Giovedì 14 aprile la Commissione Ambiente e lavori pubblici ha concluso l’esame del Documento COM (2011) - Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, approvando un documento finale il cui testo è riportato in appendice (allegato 2).
Risoluzioni e interrogazioni
Pedaggi su tratti autostradali a gestione Anas
Mercoledì 20 aprile in Commissione Ambiente e lavori pubblici, proseguirà la discussione delle risoluzioni 7-00526 On. Iannuzzi (PD) e 7-00543 On. Gibiino (PdL), entrambe relative all’introduzione di pedaggi su tratti autostradali a gestione diretta Anas.
Autostrada A 3 Salerno – Reggio
Mercoledì 20 aprile, in Commissione Ambiente, sarà discussa l’interrogazione a risposta immediata presentata dall’On. Mariani (PD) in merito allo stato dei lavori di ammodernamento dell’Autostrada A 3 Salerno - Calabria.
Commissioni del Senato
Provvedimenti in esame
Documento di economia e finanza
La Commissione Bilancio è impegnata in settimana, in congiunta con la Commissione Bilancio della Camera, nel ciclo di audizioni preliminari all’esame del Documento di economia e finanza 2011 (Doc. I. VII. n.4). Tutte le altre Commissioni del Senato avvieranno da martedì 19 aprile l’esame del documento in sede consultiva, ai fini del parere alla predetta commissione.
Anticorruzione
Lunedì 18 aprile le Commissioni riunite 1 Affari costituzionali e 2 Giustizia, in sede referente, proseguiranno l’esame del disegno di legge n. 2156 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (relatori Malan, PdL, e Balboni, PdL).
L’adozione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) rappresenta l’adempimento di un obbligo derivante al nostro Paese dalla sua appartenenza al Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), meccanismo anticorruzione costituito in seno al Consiglio d’Europa.
Nel corpo del provvedimento, composto da 13 articoli, si evidenziano gli artt. 3 e 4 che prevedono un diffuso coinvolgimento della Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nelle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di corruzione, e l'art. 5 che prevede l'istituzione presso ogni prefettura dell'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso.
Si riportano di seguito i testi degli articoli citati.
Art. 3 - Misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici
1. All’articolo 7 del codice il comma 10 è sostituito dai seguenti:
«10. Al fine di assicurare il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione, prevenire fenomeni di corruzione e favorire l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa nella gestione della spesa pubblica, è istituita, presso l’Autorità, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), della quale fanno parte i dati previsti dal comma 4, lettere a) e d), e dal comma 8, lettere a) e b), anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Presso l’Osservatorio è istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
10-bis. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina, sentita l’Autorità per i profili di competenza, le modalità di funzionamento e i contenuti della BDNCP, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l’Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell’archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».
Art. 4 - Trasparenza e riduzione degli obblighi informativi nei contratti pubblici
1. Al codice sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le stazioni appaltanti inseriscono nella BDNCP la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale richiesta ai sensi dell’articolo 11, comma 8, nonché il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la BDNCP, ove la relativa documentazione sia disponibile.»;
b) all’articolo 74, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l’avviso dell’Autorità.».
Art. 5 - Elenco dei fornitori e delle imprese subappaltatrici
1. Per l’efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l’elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1, nonché per l’attività di verifica.
3. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice, acquisiscono d’ufficio, anche in modalità tematica, a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 43, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Libro verde appalti
Martedì 19 aprile la Commissione Lavori pubblici, in sede di Atti della Legislazione comunitaria, avvierà l’esame del Documento COM (2011) - Libro verde sulla modernizzazione della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici. Relatore Grillo, PD.
Tutela della libertà d’impresa
Martedì 19 aprile la Commissione Industria, in sede referente, proseguirà l’esame del disegno di legge n. 2626 e abbinati - Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Relatore Cursi, PdL.
Di interesse per l’Anas l’articolo 12, volto ad una maggiore trasparenza nelle procedure degli appalti pubblici. L’articolo, infatti, prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali, mediante i propri siti istituzionali, rendano disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea, nonché sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.
Governo
Consiglio dei Ministri del 13 aprile
Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 13 aprile ha approvato il Documento di economia e finanza pubblica per il 2011 (DEF), previsto dalla modifica alla disciplina vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, che aggiorna il ciclo degli strumenti di programmazione previsti dalla legge n.196 del 2009 al fine di consentire un pieno allineamento fra la programmazione nazionale e quella europea. Il DEF assorbe i contenuti della Decisione di finanza pubblica e della Relazione sull’economia e sulla finanza pubblica, divenendo pertanto il perno della programmazione economica e finanziaria del Governo in Italia ed in Europa nella logica del “Semestre europeo”.
Il testo è composto da tre sezioni (Programma di stabilità dell’Italia, Analisi e tendenze della finanza pubblica, Programma nazionale di riforma) ed è corredato da altrettanti allegati: la nota metodologica sui criteri di formulazione delle previsioni tendenziali, il rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, le risorse del bilancio dello Stato destinato alle regioni e province autonome.
Consiglio dei Ministri del 15 aprile
Il Consiglio dei Ministri di venerdì 15 aprile ha approvato, fra gli altri provvedimenti, uno schema di decreto legislativo che dà attuazione ad una delega conferita al Governo dalla legge n.196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, recentemente modificata. Si tratta di disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche, dettate a fini di coordinamento e di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Lo schema sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari per il parere prescritto.
Infrastrutture
Giovedì 14 aprile il ministro delle Infrastrutture, Matteoli, ha sottoscritto a Lucca il Protocollo d'Intesa per la realizzazione della viabilità Est che comprende i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli della Autostrada A 11, del Frizzone e di Lucca Est. L'accordo, siglato con la Regione Toscana, la Provincia di Lucca, i Sindaci dei Comuni interessati ed il presidente dell’Anas, Ciucci, prevede, in particolare, la realizzazione della Tangenziale Est di Lucca, comprensiva degli assi est-ovest ed ovest-est, oltre che un insieme di interventi finalizzati a riorganizzare la rete viaria della Piana di Lucca, per un valore stimato di circa 200 milioni di euro. L'Anas si impegna a redigere, entro febbraio 2012, il progetto preliminare e sottoporlo entro l'anno successivo al Cipe per il reperimento dei finanziamenti necessari all'avvio dell'opera.
Appendice
Allegato 1
Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capi tale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale (C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella).
Proposta di testo unificato
Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.
Art. 1.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle azioni della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai valori e alle percentuali stabiliti dall'allegato A annesso alla presente legge.
2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «Le eventuali successive modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dei soci di ANAS Spa. Le modifiche della convenzione di concessione sono approvate, su proposta dell'assemblea dei soci di ANAS Spa, con le modalità stabilite dal secondo periodo».
Art. 2.
1. L'ANAS Spa, in conformità con l'atto di indirizzo adottato, ai sensi del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, subconcede ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, relativamente alle tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo.
2. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità con cui l'ANAS Spa procede alla costituzione, alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie, di cui al medesimo comma 1, delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituite, delle partecipazioni già possedute dall'ANAS Spa in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1 Il Governo trasmette il predetto atto di indirizzo al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle strade e sui raccordi autostradali assoggettabili a pedaggio, ai sensi del comma 2, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che a quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio come individuate sulla base dell'articolo 3.
Art. 3.
1. I proventi dei pedaggi introdotti ai sensi dell'articolo 2, sono utilizzati dalle società di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, per la gestione dell'opera e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto autostradale medesimo, per il finanziamento di interventi sul territorio di pertinenza, scelti di concerto con la regione interessata, nonché per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale.
2. I pedaggi di cui al comma 1 possono essere introdotti esclusivamente sulle tratte autostradali che rispondono ai seguenti criteri:
a) tratte autostradali e raccordi autostradali i cui requisiti strutturali siano coerenti con gli standard dell'Unione europea e con il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) tratte autostradali e raccordi autostradali per i quali esiste un'adeguata e funzionale rete stradale alternativa, nonché tratte autostradali e raccordi autostradali per i quali sono completati i lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza.
3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, prevede opportune forme di esenzione totale o parziale dal pagamento del pedaggio per specifiche categorie di utenti.
Art. 4.
1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate in regime di neutralità fiscale.
Art. 5.
1. Le azioni della società ANAS Spa, attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 entrano a fare parte del patrimonio disponibile delle medesime regioni e province autonome, e possono costituire garanzia nei confronti della Cassa depositi e prestiti Spa.
2. Non è ammessa la cessione delle azioni di cui al comma 1 a soggetti privati. Lo statuto della società ANAS Spa disciplina le modalità di esercizio dei diritti di opzione che ogni regione e provincia autonoma vanta proporzionalmente sulle azioni delle altre regioni e province autonome.
Art. 6.
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dei soci della società ANAS Spa approva il nuovo schema di statuto della società che è trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la verifica di conformità ai seguenti princìpi:
a) redazione del programma generale e dei programmi nazionale e regionali, annuale e pluriennale, effettuata d'intesa con le regioni e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) coordinamento interregionale a garanzia dell'omogeneità nella gestione della rete stradale
c) redazione dei programmi regionali, costituenti parte del programma generale nazionale, effettuata d'intesa con le regioni competenti;
e) divisione regionale e provinciale dell'organizzazione interna;
f) autonomia delle sedi regionali nell'organizzazione del lavoro, fatto salvo l'obbligo della sede regionale di attenersi alla programmazione nazionale;
g) decentramento dell'organizzazione a livello provinciale, ove le dimensioni e le caratteristiche del servizio lo richiedano o lo consentano;
h) nomina del presidente del collegio sindacale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) attribuzione della nomina dei revisori contabili a rotazione alle province;
l) nomina dell'organismo di vigilanza interna sulle procedure di appalto attraverso procedure che coinvolgano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che consentano allo stesso l'effettivo svolgimento di un ruolo di supervisione e di controllo sulla correttezza delle procedure di gara per lavori servizi e forniture.
Art. 7.
1. Gli organi della società ANAS Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano confermati fino alla prima assemblea dei soci successiva all'entrata in vigore del nuovo statuto di cui all'articolo 6, che provvede a nominare i nuovi organi ai sensi e con le modalità previste dal medesimo statuto.
Art. 8.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato 2
Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici (Atto COM 2011 15 definitivo)
Documento finale approvato dalla Commissione Ambiente e
lavori pubblici della Camera il  14 aprile 2011
La VIII Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (di seguito «Libro verde»);
premesso che:
sul Libro verde si è avviata una consultazione esterna - che si chiuderà il 18 aprile 2011 - finalizzata ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in vista della revisione della disciplina europea degli appalti pubblici, e quindi delle direttive n. 17 (settori speciali) e n. 18 del 2004 (settori ordinari);
il metodo adottato anche in questa circostanza dalle istituzioni dell'Unione Europea appare particolarmente apprezzabile in quanto favorisce un preventivo e ampio confronto sulle diverse problematiche (di carattere giuridico, di efficienza amministrativa, economico e di regolazione del mercato per la tutela della concorrenza) che riguardano la materia degli appalti, attraverso una puntuale ricognizione dei problemi emersi con riferimento all'attuazione della normativa europea vigente e alla possibilità di apportare ad essa le correzioni e le integrazioni che risulteranno necessarie;
l'Unione europea riconosce al settore degli appalti pubblici un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, trattandosi di uno degli strumenti necessari per promuovere l'innovazione nelle imprese, per favorire la transizione verso un utilizzo più efficiente delle risorse anche ambientali, nonché per migliorare il contesto imprenditoriale, soprattutto per le piccole medie imprese (PMI);
la revisione a livello europeo degli strumenti e dei metodi degli appalti pubblici sarebbe finalizzata ad adeguare tale settore alle evoluzioni del contesto politico, sociale ed economico, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, il rafforzamento della concorrenza, nonché un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni, quali la tutela dell'ambiente, la maggiore efficienza energetica, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale;
il Libro verde riconosce particolare rilevanza alla costruzione di un mercato europeo degli appalti capace di rendere più agevole l'accesso alle piccole e medie imprese, che rivestono un'importanza strategica nell'economia italiana e che hanno grandi potenzialità di creazione di posti di lavoro, di crescita e di innovazione;
il Libro verde considera importante coniugare il perseguimento degli obiettivi sopra indicati con l'esigenza di trasparenza nelle gestione degli appalti pubblici per evitare prassi commerciali scorrette, conflitti di interessi, nonché favoritismi e corruzione;
considerato che:
nell'ordinamento interno le direttive n. 17 e n. 18 del 2004 sono state recepite con il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, successivamente novellato da tre decreti legislativi correttivi;
il regolamento di attuazione del suddetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, entrerà in vigore l'8 giugno 2011 (salve alcune eccezioni) e, pertanto, alcuni istituti introdotti in recepimento della normativa europea - quali ad esempio il dialogo competitivo, l'asta elettronica, l'accordo quadro - non sono ancora stati sufficientemente sperimentati a livello nazionale;
l'esame del Libro verde ha rappresentato una importante occasione per avviare un utile confronto tra la Commissione e i soggetti istituzionali ed economici impegnati nel settore degli appalti pubblici, al fine di individuare gli elementi di criticità del sistema italiano, e quindi di indirizzare, alla luce di tali criticità, l'attività di negoziato del Governo per le modifiche della normativa europea di riferimento, dal richiamato confronto è emersa la peculiarità del mercato degli appalti pubblici in Italia contraddistinto dall'eccessiva frammentazione sotto il profilo degli attori, dalla rigidità della regolazione e da un elevato contenzioso;
durante il confronto è stato da più parti rilevato come la prospettiva di una modifica della disciplina a livello europeo del settore degli appalti pubblici debba comunque coniugarsi, da una parte, con l'esigenza di garantire a livello nazionale un quadro coerente e ordinato di regole certe e stabili per gli operatori del settore, e dall'altra, con la necessità di evitare una eccessiva regolamentazione in fase di recepimento nazionale (cosiddetta gold plating);
rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea), sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;
ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA
sottolineando, in relazione alla posizione da assumere per la definizione di proposte normative europee, l'esigenza di promuovere interventi che contribuiscano a risolvere talune criticità del sistema degli appalti in Italia, e quindi volti:
a) con riferimento all'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici:
a innalzare le soglie di rilevanza comunitaria, valutando l'opportunità di prevedere forme di pubblicità semplificate in relazione agli appalti «sottosoglia» di importo tale da generare un interesse transfrontaliero, e cercando comunque di coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di garantire la massima concorrenza tra gli operatori comunitari; a circoscrivere la sezione degli «appalti esclusi», alla luce degli impegni internazionali dell'Unione Europea;
b) con riferimento al miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici:
a perseguire l'obiettivo di una migliore qualità dei progetti, già nella fase preliminare, presupposto indispensabile per una accurata valutazione della loro fattibilità e favorire una maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti, utilizzando tutti gli strumenti già a disposizione, con particolare riguardo alla promozione di forme di aggregazione della domanda attraverso una razionalizzazione delle funzioni amministrative delle stazioni appaltanti, nel rispetto delle autonomie dei singoli enti e tenendo conto dell'oggetto dell'appalto e della localizzazione territoriale dell'opera da realizzare, in modo da consentire alle stazioni appaltanti non strutturate di delegare le funzioni amministrative di committenti ad amministrazioni più organizzate, ovvero di esercitarle in forma associata;
a prevedere la possibilità di estendere anche ai settori ordinari - quantomeno con riferimento a specifiche categorie di lavori aventi caratteristiche omogenee e ripetitive - il ricorso ai sistemi di qualificazione tipici dei settori speciali, garantendo comunque piena concorrenzialità, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori medesimi;
a prevedere l'estensione dell'utilizzo, come mezzo di pubblicità, dell'avviso periodico indicativo che l'amministrazione aggiudicatrice intende indire nel corso dell'anno mediante procedura ristretta o negoziata senza previo bando, negli appalti di forniture, servizi o lavori caratterizzati dall'omogeneità della prestazione o dei prodotti richiesti;
a prevedere - ferma restando la tutela della concorrenza, della parità di trattamento e di non discriminazione tra le imprese e con le necessarie garanzie in ordine alle condizioni economiche al fine di preservare l'efficienza della spesa pubblica - l'ampliamento delle possibilità di utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione del bando negli appalti più complessi;
ad ampliare la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando con contestuale adozione di meccanismi volti a garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; al riguardo, si preveda, nell'ambito della normativa nazionale, la procedura negoziata senza pubblicazione del bando con l'innalzamento della soglia e con contestuale obbligatoria adozione di strumenti quali l'aumento del numero delle imprese da invitare, il criterio della rotazione di tali imprese, la pubblicità delle informazioni relative allo svolgimento della procedura e la pubblicazione ex post degli atti della procedura medesima;
a introdurre criteri che consentano alle stazioni appaltanti di verificare, in relazione ai singoli lavori pubblici, l'affidabilità delle imprese, anche prevedendo meccanismi premiali, quali il rispetto dei tempi di esecuzione di precedenti lavori, la mancata presentazione di eccezioni e riserve ovvero di eccessivi ribassi in precedenti lavori;
a limitare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, prevedendone comunque il ricorso nel caso di appalti di importo non elevato, e privilegiare quindi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare la qualità, non solo finanziaria, ma anche tecnica, progettuale dell'offerta, nonché elementi legati alla valenza ambientale, sociale dell'offerta medesima, riducendo per quanto possibile il tasso di discrezionalità che è insito in esso;
a prevedere la possibilità di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione solo nei confronti del soggetto aggiudicatario, quanto meno in presenza di un sistema che riconosca in capo alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di verificare direttamente il possesso dei requisiti di qualificazione e in relazione agli appalti aggiudicati al valore più basso;
c) con riferimento all'accessibilità al mercato europeo degli appalti:
a sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici, senza comunque determinare condizioni suscettibili di pregiudicare le economie di scala potenzialmente conseguibili, prevedendo la possibilità di: 1) introdurre meccanismi di aggregazione nella partecipazione alle gare di appalto; 2) suddividere il progetto in lotti funzionali; 3) consentire agli operatori di autocertificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alle gare, escludendo in ogni caso la possibilità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di richiedere documentazione amministrativa reperibile presso altre amministrazioni;
d) con riferimento all'uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove sfide:
ad incentivare un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali, e quindi i cosiddetti «appalti verdi», attraverso la previsione di criteri di selezione delle offerte che facciano riferimento a tali obiettivi con particolare riguardo agli obiettivi dell'innovazione e della lotta ai cambiamenti climatici;
e) con riferimento alla garanzia di procedure corrette:
a prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nonché di fenomeni di corruzione e di conflitti di interesse, attraverso la revisione delle cause di esclusione del candidato o dell'offerente, l'introduzione di una definizione comune di conflitto di interesse fino a prevedere forme efficaci di scambio delle informazioni tra gli Stati membri concernenti ipotesi di corruzione e un sistema informatico per la notifica delle frodi.

Vincenzo Di Leo