Report attività istituzionali n. 6 del 14 febbraio 2011
A cura del Servizio Rapporti Istituzionali
Assemblea della Camera
Collegamento Parma - Nogarole Rocca
Giovedì 17 febbraio sarà discussa l’interpellanza n. 2-00838 dell’on. Rigoni (PD) relativa al collegamento autostradale tra Parma e Nogarole Rocca (TIBRE).
Assemblea del Senato
Decreto - legge “proroga termini” (ddl n. 2518)
Lunedì 14 sarà avviata la discussione del disegno di legge n. 2518 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 - Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. Il decreto-legge 225 dovrà essere convertito entro il 27 febbraio 2011.
Commissioni della Camera
Provvedimenti in esame
Infrastrutture critiche europee
Mercoledì 16 e giovedì 17 febbraio la Commissione Affari costituzionali, in sede di Atti del Governo, proseguirà l’esame dello schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto Governo n. 319). Relatore Stasi, PdL.
Lo schema di decreto è stato elaborato in base alla delega conferita al Governo dalla Legge comunitaria 2009 per il recepimento della direttiva 2008/114/CE che individua le infrastrutture critiche europee e la necessità di migliorarne la protezione.
In base alla direttiva, l'analisi della criticità di una infrastruttura è definita in relazione alla valutazione delle conseguenze del disservizio, causato dal guasto o dalla distruzione dell'infrastruttura stessa, sia sul settore specifico dell'infrastruttura stessa che sulle altre attività del paese.
Per infrastruttura critica europea (ICE) si intende un'infrastruttura situata in uno degli Stati membri, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo. Lo scopo dello schema di decreto in esame è pertanto quello di disciplinare le procedure di individuazione e di protezione delle infrastrutture critiche europee, in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/114/CE.
Lo schema consta di 17 articoli e due allegati, il primo dei quali contiene l'elenco dei settori energia e trasporti da prendere in considerazione. In particolare, per il settore di competenza della Commissione, sono citati il trasporto stradale, ferroviario, aereo, le vie di navigazione interna, il trasporto oceanico, quello marittimo a corto raggio ed i porti.
Opere pubbliche infrastrutturali (pdl 2233)
Martedì 15 febbraio la Commissione Ambiente e lavori pubblici proseguirà, in sede referente, l’esame della proposta di legge n. 2233 - Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. Relatore Dussin, LNP.
La proposta di legge 2233 ha lo scopo di favorire il rilancio, oltre che delle grandi opere pubbliche, anche di quelle di valore minore comunque in grado di migliorare la rete infrastrutturale.
Si prevede che, previo atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo individui le opere infrastrutturali pubbliche, o cofinanziate da soggetti privati, di minori dimensioni, prioritariamente destinate alla tutela dell’ambiente e alla riqualificazione urbanistica e viaria. L’individuazione delle opere viene effettuata entro il 30 giugno di ogni anno con delibera del CIPE, previa verifica dell’effettivo rispetto delle modalità previste. Le norme si applicano alle opere infrastrutturali che comportano un impegno di spesa complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
Direttiva CE sulla sicurezza infrastrutture stradali (Atto Governo 307)
Mercoledì 9 febbraio la Commissione Ambiente e lavori pubblici ha concluso l’esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (Atto Governo n. 307), approvando un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
Riportiamo di seguito il testo del parere approvato.
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
ritenuto che sia pienamente da condividere l'obiettivo strategico perseguito da un provvedimento che mira ad innalzare il livello di sicurezza delle strade italiane appartenenti alla rete transeuropea, mediante l'introduzione di una serie di misure organiche atte ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle varie fasi della pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di tali infrastrutture;
ritenuto, peraltro, che in diversi punti il testo del provvedimento debba essere migliorato per garantire che il perseguimento dell'obiettivo generale sopra richiamato non vada a scapito delle esigenze di chiarezza, omogeneità e stabilità del quadro normativo e dell'azione amministrativa delle amministrazioni coinvolte, dalle quali dipende, in misura non irrilevante, la ripresa e lo sviluppo di un settore fondamentale dell'economia italiana come quello attinente alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture;
tenuto conto, infine, che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame si riferisce di fatto alle infrastrutture stradali che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete stradale italiana e che la richiamata direttiva comunitaria consente agli Stati membri di applicare la nuova disciplina, come codice delle buone prassi, anche alle infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea ma realizzate in tutto o in parte con fondi europei;
esprime
parere favorevole
con le seguenti condizioni:
1) sia anticipato il termine del 1o gennaio 2021, previsto all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame anche alla rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea;
2) ferma restando la previsione generale di cui al comma 5 dell'articolo 1, secondo la quale la disciplina introdotta dal provvedimento non si applica alle gallerie stradali di cui al decreto legislativo n. 264 del 2006, si introduca una modifica all'articolo 11, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 264 del 2006 prevedendo che per tutte le gallerie situate sulle autostrade in concessione, appartenenti alla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale, la Commissione Permanente per le Gallerie si avvale dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA);
3) al fine di evitare incongruenze e sovrapposizioni tra il piano triennale di misure correttive previsto dall'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame, da un lato, e gli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti a legislazione vigente, dall'altro, sia chiarito, attraverso opportuna riformulazione del comma, che il piano di misure correttive costituisce un elenco di priorità degli interventi che risultano necessari a seguito dei controlli e delle visite in loco, di cui tenere conto ai fini della predisposizione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione già esistenti;
4) allo scopo di evitare incongruenze e sovrapposizioni fra le diverse autorità amministrative coinvolte nelle attività di raccolta ed elaborazione dei dati di incidentalità, si modifichi l'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame prevedendo che l'organo competente riporta nella propria relazione i dati relativi all'incidente stradale raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 120 del 2010, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali, su ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale transeuropea, secondo la reportistica di cui all'allegato IV del provvedimento in esame;
5) all'articolo 12, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, sia chiarito, attraverso opportuna riformulazione del comma, che nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8 dello schema, le linee guida di cui alla circolare del Ministero dei ll.pp. 3699 del 2001 continuano a non avere carattere cogente ma seguitano a costituire norme di riferimento (buone prassi) in materia di sicurezza delle strade;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 12, comma 3, prevedendo che i controlli di cui all'articolo 4, comma 1, sono esclusi per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è approvato il progetto preliminare;
b) valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 31 dicembre 2020 previsto all'articolo 1, comma 4, relativo al recepimento della disciplina recata decreto da parte delle regioni e delle province autonome per le infrastrutture stradali regionali e locali non comprese nella rete transeuropea;
c) valuti il Governo l'opportunità di definire in tempi più rapidi la disciplina prevista all'articolo 9, comma 1, in materia di formazione dei controllori;
d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nell'ambito delle procedure per l'adeguamento tariffario della rete stradale a pedaggio, sia specificatamente indicata la quota di adeguamento della tariffa derivante dalla realizzazione da parte delle società concessionarie del complesso degli interventi per implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali previsti dal presente decreto.
Atti di sindacato ispettivo
Infrastrutture in Provincia di Cuneo, superstrada Orte - Civitavecchia, secante di Cesena, Autostrada Torino - Savona tratto autostradale Rho - Monza
Mercoledì 16 febbraio, in Commissione Ambiente e lavori pubblici, saranno discusse le seguenti interrogazioni parlamentari:
- 5-03844 on. Delfino - Inserimento nel piano triennale ANAS di infrastrutture strategiche per la provincia di Cuneo;
- 5-03964 on. Sposetti - Completamento della statale Orte - Viterbo - Civitavecchia;
- 5-03967 on. Brandolini - Realizzazione del lotto zero della Secante di Cesena;
- 5-04079 on. Delfino - Realizzazione dell’Autostrada Torino - Savona;
- 5-04204 on. Rondini – Realizzazione del tratto autostradale Rho - Monza.
Mercoledì 16 febbraio, in Commissione Ambiente e lavori pubblici, proseguirà la discussione congiunta delle seguenti risoluzioni parlamentari:
- 7-00465 on. Mariani (PD) - Applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa;
- 7-00475 on. Dussin (LNP) - Introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze - Siena.
Legge Comunitaria 2010 (ddl 4059)
Mercoledì 16 febbraio la Commissione Politiche dell’Unione Europea, in sede referente, avvierà l’esame in seconda lettura del disegno di legge n. 4059 (già approvato dal Senato) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, relatore Pini, LNP, e del Doc. LXXXVII, n. 3 - Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2009, relatore Fucci, PdL.
Commissioni del Senato
Provvedimenti in esame
Direttiva CE sulle infrastrutture critiche europee (atto Governo 319)
Mercoledì 16 febbraio la Commissione Affari Costituzionali, in sede di Atti del Governo, proseguirà l’esame dello schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione (atto Governo n. 319). Relatore Bodega, LNP.
Lo schema di decreto è stato elaborato in base alla delega conferita al Governo dalla Legge comunitaria 2009 per il recepimento della direttiva 2008/114/CE che individua le infrastrutture critiche europee e la necessità di migliorarne la protezione.
In base alla direttiva, l'analisi della criticità di una infrastruttura è definita in relazione alla valutazione delle conseguenze del disservizio, causato dal guasto o dalla distruzione dell'infrastruttura stessa, sia sul settore specifico dell'infrastruttura stessa che sulle altre attività del paese.
Per infrastruttura critica europea (ICE) si intende un'infrastruttura situata in uno degli Stati membri, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo. Lo scopo dello schema di decreto in esame è pertanto quello di disciplinare le procedure di individuazione e di protezione delle infrastrutture critiche europee, in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/114/CE.
Lo schema consta di 17 articoli e due allegati, il primo dei quali contiene l'elenco dei settori energia e trasporti da prendere in considerazione. In particolare, per il settore di competenza della Commissione, sono citati il trasporto stradale, ferroviario, aereo, le vie di navigazione interna, il trasporto oceanico, quello marittimo a corto raggio ed i porti.
Direttiva CE sulla sicurezza delle infrastrutture stradali (atto Governo 307)
Martedì 15 febbraio la Commissione Lavori pubblici, in sede di Atti del Governo, proseguirà l’esame dello schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2008/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" (atto Governo n.307). Relatore Mura, LNP.
Lo Schema di decreto legislativo all’esame della Commissione recepisce la Direttiva comunitaria 2008/96/CE relativa alla sicurezza delle infrastrutture stradali, che impone valutazioni sulla sicurezza e misure per gestione e ispezioni.
La Direttiva suggerisce misure finalizzate ad una maggiore sicurezza delle infrastrutture (specie se ad alto tasso di incidenti), come il miglioramento della segnaletica e del manto stradale o la costruzione di corsie di emergenza e di aree di sosta.
Le misure comprese nella Direttiva si applicano alle strade che fanno parte della rete pubblica transeuropea, «siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già funzionanti». Inoltre, la Direttiva suggerisce agli Stati membri di applicare le sue disposizioni, «come codice di buone prassi», anche alle infrastrutture nazionali di trasporto stradale non comprese nella rete TEN-T e costruite con il finanziamento parziale o totale della Comunità.
La Direttiva traccia un quadro generale nel cui ambito ogni Governo nazionale potrà operare le proprie scelte. Inoltre, dal 19 dicembre 2013 il controlli di sicurezza stradale potranno essere svolti solo da soggetti certificati, la cui certificazione sia di livello europeo.
Nel decreto di recepimento della Direttiva sono esplicitati i requisiti professionali degli auditor (valutatori della sicurezza ed ispettori della sicurezza), i criteri per il mantenimento dei requisiti, i criteri di terzietà ed indipendenza rispetto alla proprietà ed al gestore e, infine, i requisiti delle future strutture formative.
Audizioni
Itinerario E 78 Grosseto – Fano
Mercoledì 16 febbraio, in Ufficio di Presidenza della Commissione Lavori pubblici, si svolgerà l’audizione dei Presidenti delle Province di Pesaro e Urbino, di Perugia e di Arezzo sul completamento dell’E78 Grosseto - Fano.
Governo
Disegno di legge su mercato e concorrenza
Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 9 febbraio ha licenziato per le Camere il disegno di legge recante: “Disposizioni per il mercato e la concorrenza”.
Di interesse per l’ANAS l'articolo 15, che apporta le modifiche al codice degli appalti già sollecitate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
Al comma 1 dell’art.15 è inserito un nuovo comma all’art. 122 del Decreto Legislativo 163/2006 in accoglimento delle istanze dell’Autorità, la quale ha auspicato un intervento normativo per individuare, in caso di procedura negoziata senza bando, specifici criteri di rotazione dei soggetti chiamati alla negoziazione. La nuova disposizione richiama i principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e rotazione degli operatori economici, tratti da un elenco reso pubblico con criteri di aggiornamento e formazione.
Infine, nei commi 2 e 3 del nuovo testo si è introdotta una modifica che vieta di aumentare il prezzo base per quanto riguarda gli affidamenti con procedura negoziata senza bando, di importo superiore alla soglia comunitaria a seguito di una precedente gara deserta. Tale prassi risulta, infatti, elusiva dei principi comunitari secondo i quali la procedura negoziata senza bando, a seguito di gara deserta, è ammissibile a condizione che non vengano modificati i presupposti essenziali del contratto, quale ad esempio il prezzo. Nel caso in cui il prezzo posto a base di gara non fosse da considerarsi remunerativo, occorrerebbe indire una nuova procedura competitiva, ponendo a base di gara un importo più elevato e non avviare una negoziazione che si concluderà poi con un rialzo dell'importo del contratto. Pertanto il successivo affidamento non può avvenire con aumenti d'asta.