Report attività istituzionali n. 7 del 21 febbraio 2011
a cura del Servizio Rapporti Istituzionali
Assemblea della Camera
Decreto “proroga termini”
Martedì 22 febbraio sarà avviata la discussione sulle linee generali del disegno di legge n.4086 (approvato dal Senato) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”. Il decreto 225/2010 scadrà il 27 febbraio prossimo.
Collegamento Parma - Nogarole Rocca
Giovedì 24 febbraio sarà discussa l’interpellanza n. 2-00838 dell’On. Rigoni (PD) relativa al collegamento autostradale tra Parma e Nogarole Rocca (TIBRE).
Assemblea del Senato
Federalismo fiscale
Martedì 22 febbraio si svolgeranno le comunicazioni del Governo sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo municipale.
Commissioni della Camera
Provvedimenti in esame
Infrastrutture critiche europee
Mercoledì 16 febbraio la Commissione Affari costituzionali ha concluso l’esame dello schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto Governo n. 319), approvando un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
Di seguito riportiamo il testo del parere approvato.
La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (Atto n. 319),
considerata la necessità di specificare all'articolo 1, comma 4, che la definizione ICE non deve determinare deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni;
visto il rilievo espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione nel valutare favorevolmente lo schema in esame in merito alla necessità - al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento in esame - di prevedere che la struttura responsabile di cui al comma 3 dell'articolo 4 sia individuata nell'ambito delle strutture esistenti della presidenza del Consiglio dei Ministri;
considerato che l'articolo 9 dello schema fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE e rilevato che gli adempimenti richiesti non sembrano tali da poter essere completati nel rispetto di tale termine;
rilevato che l'articolo 12 dello schema delinea una procedura di approvazione del piano di sicurezza operativa (PSO) che prevede il coinvolgimento di numerosi soggetti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 4, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La definizione ICE non determina deroghe alle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, salve le misure relative alla protezione delle informazioni»;
2) all'articolo 4, comma 3, le parole: «individua la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri» siano sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture già esistenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, individua quella responsabile»;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 9 valuti il Governo l'opportunità di modificare in modo congruo il termine di completamento del processo di designazione della ICE;
b) all'articolo 12 valuti il Governo l'opportunità di precisare con maggior dettaglio la procedura di approvazione del PSO.
Partecipazioni della Società ANAS
Giovedì 24 febbraio la Commissione Ambiente e lavori pubblici proseguirà, in sede referente, l’esame della proposta di legge n. 3081 - Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. Relatore Dussin, LNP.
L’esame del provvedimento è iniziato il 15 luglio 2010, ma finora non è proseguito a causa dei continui rinvii.
Opere pubbliche inferiori a 5 ml€ (pdl 2233)
Giovedì 24 febbraio la Commissione Ambiente e lavori pubblici proseguirà, in sede referente, l’esame della proposta di legge n. 2233 - Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. Relatore Dussin, LNP.
La proposta di legge 2233 ha lo scopo di favorire il rilancio, oltre che delle grandi opere pubbliche, anche di quelle di valore minore comunque in grado di migliorare la rete infrastrutturale.
Si prevede che, previo atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo individui le opere infrastrutturali pubbliche, o cofinanziate da soggetti privati, di minori dimensioni, prioritariamente destinate alla tutela dell’ambiente e alla riqualificazione urbanistica e viaria. L’individuazione delle opere viene effettuata entro il 30 giugno di ogni anno con delibera del CIPE, previa verifica dell’effettivo rispetto delle modalità previste. Le norme si applicano alle opere infrastrutturali che comportano un impegno di spesa complessivo non superiore a 5 milioni di euro.
Legge Comunitaria 2010 (ddl 4059)
Martedì 22 febbraio la Commissione Politiche dell’Unione Europea, in sede referente, proseguirà l’esame in seconda lettura del disegno di legge n. 4059 (già approvato dal Senato) - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, relatore Pini, LNP, e del Doc. LXXXVII, n. 3 - Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2009, relatore Fucci, PdL.
Atti di sindacato ispettivo
Pedaggi sulla Firenze – Siena e sui raccordi autostradali ANAS
Giovedì 24 febbraio, in Commissione Ambiente e lavori pubblici, proseguirà la discussione congiunta delle seguenti risoluzioni parlamentari:
- 7-00475 on. Dussin (LNP) - Introduzione del pedaggio nel tratto di strada Firenze - Siena;
- 7-00465 on. Mariani (PD) - Applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa.
Giovedì 24 febbraio, in Commissione Ambiente e lavori pubblici, si svolgerà la discussione della risoluzione parlamentare 7-00484 on. Bratti (PD) - Introduzione dei pedaggi sui raccordi autostradali ANAS.
Audizioni
Tracciabilità dei flussi finanziari nel contratti pubblici
Martedì 22 febbraio, in Ufficio di Presidenza della Commissione Ambiente e lavori pubblici, sarà svolta l’audizione informale dei rappresentanti dell’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Commissioni del Senato
Provvedimenti in esame
Direttiva CE sulle infrastrutture critiche europee (atto Governo 319)
Martedì 22 febbraio la Commissione Affari Costituzionali, in sede di Atti del Governo, proseguirà l’esame dello schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione (atto Governo n. 319). Relatore Bodega, LNP.
Lo schema di decreto è stato elaborato in base alla delega conferita al Governo dalla Legge comunitaria 2009 per il recepimento della direttiva 2008/114/CE che individua le infrastrutture critiche europee e la necessità di migliorarne la protezione.
In base alla direttiva, l'analisi della criticità di una infrastruttura è definita in relazione alla valutazione delle conseguenze del disservizio, causato dal guasto o dalla distruzione dell'infrastruttura stessa, sia sul settore specifico dell'infrastruttura stessa che sulle altre attività del paese.
Per infrastruttura critica europea (ICE) si intende un'infrastruttura situata in uno degli Stati membri, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo. Lo scopo dello schema di decreto in esame è pertanto quello di disciplinare le procedure di individuazione e di protezione delle infrastrutture critiche europee, in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/114/CE.
Lo schema consta di 17 articoli e due allegati, il primo dei quali contiene l'elenco dei settori energia e trasporti da prendere in considerazione. In particolare, per il settore di competenza della Commissione, sono citati il trasporto stradale, ferroviario, aereo, le vie di navigazione interna, il trasporto oceanico, quello marittimo a corto raggio ed i porti.
Direttiva CE sulla sicurezza delle infrastrutture stradali (atto Governo 307)
Mercoledì 16 febbraio, la Commissione Lavori pubblici del Senato ha concluso l’esame dello Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali” (Atto Governo 307), esprimendo un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
Di seguito riportiamo il testo del parere approvato:
L’8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" (Atto del Governo n. 307),
- ritenuto opportuno anticipare, per quanto possibile e auspicabilmente al 1° gennaio 2016, il termine del 1° gennaio 2021, previsto all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame anche alla rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea;
- ritenuto pienamente condivisibile l'obiettivo strategico perseguito da un provvedimento che mira ad innalzare il livello di sicurezza delle strade italiane appartenenti alla rete transeuropea, mediante l'introduzione di una serie di misure organiche atte ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle varie fasi della pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di tali infrastrutture;
- ritenuto, peraltro, che in diversi punti il testo del provvedimento debba essere migliorato per garantire che il perseguimento dell'obiettivo generale sopra richiamato non vada a scapito delle esigenze di chiarezza, omogeneità e stabilità del quadro normativo e dell'azione amministrativa delle amministrazioni coinvolte, dalle quali dipende, in misura non irrilevante, la ripresa e lo sviluppo di un settore fondamentale dell'economia italiana come quello attinente alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture;
- tenuto conto, infine, che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame si riferisce, di fatto, alle infrastrutture stradali che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete stradale italiana e che la richiamata direttiva comunitaria consente agli Stati membri di applicare la nuova disciplina, come codice delle buone prassi, anche alle infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea, ma realizzate in tutto o in parte con fondi europei,
esprime parere favorevole
con le seguenti condizioni:
a) sia anticipato il termine del 1° gennaio 2021, previsto all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame anche alla rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea;
b) ferma restando la previsione generale di cui al comma 5 dell'articolo 1, secondo la quale la disciplina introdotta dal provvedimento non si applica alle gallerie stradali rientranti nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 264 del 2006, si introduca una modifica all'articolo 11, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 264 del 2006, prevedendo che, per tutte le gallerie situate sulle autostrade in concessione, appartenenti alla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale, la Commissione Permanente per le Gallerie si avvalga dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (IVCA), del quale va garantita l'autonomia;
c) al fine di evitare incongruenze e sovrapposizioni tra il piano triennale di misure correttive previsto dall'articolo 5, comma 3, del provvedimento in esame, da un lato, e gli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti a legislazione vigente, dall'altro, sia chiarito, attraverso l'opportuna riformulazione del comma, che il piano di misure correttive costituisca un elenco di priorità degli interventi che risultano necessari, a seguito dei controlli e delle visite in loco, di cui tenere conto ai fini della predisposizione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione già esistenti;
d) allo scopo di evitare incongruenze e sovrapposizioni fra le diverse autorità amministrative coinvolte nelle attività di raccolta e di elaborazione dei dati di incidentalità, si modifichi l'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame, prevedendo che l'organo competente riporti nella propria relazione i dati relativi all'incidente stradale raccolti e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 120 del 2010, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali, su ciascun incidente mortale verificatosi sulla rete stradale transeuropea, secondo la reportistica di cui all'allegato IV del provvedimento in esame;
e) all'articolo 12, comma 5, dello schema di decreto legislativo in esame, sia chiarito, attraverso l'opportuna riformulazione del comma, che, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 8 dello schema, le linee guida di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3699 del 2001 continuino a non avere carattere cogente, ma seguitino a costituire norme di riferimento (buone prassi) in materia di sicurezza delle strade;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 12, comma 3, prevedendo che i controlli di cui all'articolo 4, comma 1, siano esclusi per i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sia stato approvato il progetto preliminare;
b)valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 31 dicembre 2020 previsto all'articolo 1, comma 4, relativo al recepimento della disciplina recata decreto da parte delle regioni e delle province autonome per le infrastrutture stradali regionali e locali non comprese nella rete transeuropea;
c)valuti il Governo l'opportunità di definire in tempi più rapidi la disciplina prevista all'articolo 9, comma 1, in materia di formazione dei controllori;
d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nell'ambito delle procedure per l'adeguamento tariffario della rete stradale a pedaggio, sia specificatamente indicata la quota di adeguamento della tariffa derivante dalla realizzazione, da parte delle società concessionarie, del complesso degli interventi per implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali previsti dal presente decreto”.
Audizioni
Sicurezza stradale
Martedì 22 febbraio, in Ufficio di Presidenza della Commissione Lavori pubblici, sarà svolta l’audizione del Direttore centrale per la Polizia Stradale e del Capo della Polizia Stradale sull’attuazione delle recenti modifiche al codice della strada in materia di sicurezza stradale.