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Briciole di pane

Requisiti di partecipazione, i consorzi stabili

Il Consiglio di Stato, enuclea gli elementi identificativi della figura

Roma, 9 febbraio 2011 - In tema di “consorzi stabili”, come identificati dall’art. 36 del D Lgs 163/2006, il Consiglio di Stato si è recentemente espresso, individuando alcuni criteri utili all’individuazione pratica della figura. Li indichiamo di seguito:

1. Si è in presenza di un consorzio stabile nel caso in cui, sia dallo statuto che dall’atto costitutivo della società , emerga una dimensione strutturale ed organizzativa pienamente compatibile con il modello giuridico - formale in esame;

2. l’art. 36 d.lgs. n. 163/2006 non prevede espressamente, per l’identificazione di un consorzio stabile, che la volontà delle imprese di operare congiuntamente debba risultare da uno specifico atto all’uopo redatto;

3. le dichiarazioni previste dall’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 possono essere rilasciate dall’attuale legale rappresentante dell’impresa anche con riferimento ai terzi cessati dalla carica nel triennio antecedente, anche se ormai deceduti;

4. il mandato collettivo alla capogruppo non preclude la facoltà delle singole società di agire in giudizio, anche quando, come nel caso di specie, non sia ancora sorto un raggruppamento quale autonoma entità giuridica;

5. L’obbligo di dichiarare l’assenza dei c.d. pregiudizi penali ex art. 38, d.lgs. n. 163/2006 e` assolto con la dichiarazione resa dall’attuale legale rappresentante dell’impresa anche con riferimento ai terzi, come nel caso di specie, cessati dalla carica nel triennio antecedente, anche se ormai deceduti. L’eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale successivamente alla morte dell’interessato (ex art. 5, d.P.R. n. 312/2002) non impedisce, infatti, l’acquisizione di certificazioni storiche per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara.