Requisiti di partecipazione, prova del possesso
Due precedenti del Consiglio di Stato
Roma, 9 febbraio 2011 - Premesso che la normativa sui contratti pubblici non ha al riguardo portata innovativa, ma si configura come una specificazione attuativa dei principi generali dell’ordinamento giuridico vigente, rinvenibili nell’art. 18, c. 2, l. n. 241/1990, nonché negli artt. 43 e 46 del d.P.R. n. 445/2000, applicabili in via generale a qualunque fattispecie, il Consiglio di Stato ha affrontato, in due diverse pronunce, la questione relativa alla possibilità di comprovare nelle gare di appalto determinati requisiti attraverso dichiarazioni sostitutive, laddove la lex specialis imponga la produzione di certificati originali a pena di esclusione giungendo a conclusioni non univoche.
Il Collegio infatti, in un caso (Sent. n. 7263) ha considerato legittime le clausole di bando che impongano, a pena di esclusione, l’attestazione di determinati requisiti mediante documenti prodotti in originale. In tal caso, non viene in rilievo la regola generale dell’equipollenza probatoria di un documento prodotto in copia conforme rispetto a quello in originale, ne´ quella che prova il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformita` del d.P.R. n. 445/00.
Nell’altra vicenda (n. 7459) la V Sezione - nel confermare un consolidato e diverso orientamento giurisprudenziale (Sez. V, n. 1644/ 2010) – ha ritenuto, che le clausole del bando richiedenti specifici certificati devono considerarsi rispettate qualora sia prodotta un’appropriata dichiarazione sostitutiva, ferme restando le opportune verifiche che l’amministrazione, deve comunque compiere,