Requisiti di partecipazione: Tardivo versamento di oneri contributivi e previdenziali
La sentenza del Consiglio di Stato 10 agosto 2010, n. 5556
L’art. 38, c. 1, lett. g), del d.lgs. n. 163/2006, individua come requisito di partecipazione la regolarità contributiva e fiscale delle imprese concorrenti, a garanzia non solo dell’affidabilità dell’offerta e dell’esecuzione del contratto, ma anche della correttezza e serietà del concorrente.
Tale requisito deve sussistere al momento della scadenza del termine di partecipazione e persistere fino all’aggiudicazione.
Non può , pertanto, riconoscersi alcuna valenza alla regolarizzazione spontanea del relativo debito, intervenuta successivamente alla data di autodichiarazione di correttezza fiscale e contributiva.
La lettera della norma, non essendo previsto da parte della stazione appaltante alcun apprezzamento discrezionale della gravità della violazione, non consente di ritenere sussistente il requisito della regolarità fiscale, anche nel caso di violazioni di obblighi relativi al pagamento di oneri previdenziali e contributivi da parte di una società concorrente a gara pubblica, di modesta entità, né di riconoscere alcuna valenza alla regolarizzazione spontanea del relativo debito, intervenuta successivamente alla domanda di partecipazione.
Il Consiglio ha quindi ritenuto legittima la revoca dell’aggiudicazione ove, al momento della presentazione dell’offerta, il mancato versamento di oneri previdenziali e contributivi da parte della ricorrente risulti già definitivamente accertato, non rilevando né la modesta entità né la successiva regolarizzazione spontanea.