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Briciole di pane

Responsabilità amministrativa della PA, basta la "colpa lieve"

Consiglio di Stato, Sentenza 15 maggio 2014, n. 2511

Roma, 23 maggio 2014 - L'azione di risarcimento conseguente all'annullamento in sede giurisdizionale di un provvedimento illegittimo - inquadrabile all'interno della responsabilità extracontrattuale - implica la valutazione dell'elemento psicologico della colpa, alla luce dei vizi che inficiavano il provvedimento stesso e della gravità delle violazioni imputabili all'Amministrazione, secondo l'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo amministrativo nonché delle condizioni concrete in cui ha operato l'Amministrazione, non essendo il risarcimento una conseguenza automatica della pronuncia del giudice della legittimità; perché possa configurarsi la responsabilità della p.a. è sufficiente la colpa, anche lieve dell'apparato amministrativo.

 

 

Il giudizio di accertamento della colpa dell'amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, in mancanza di un'espressa previsione normativa, può operare secondo regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, dunque, invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile.

 

 

Grava sul danneggiato l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, (tra i quali rientrano anche elementi indiziari, quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dell'azione amministrativa, l'univocità della normativa di riferimento e il proprio apporto partecipativo al procedimento) e, in modo rigoroso, l'esistenza del danno, non potendosi invocare in proposito il c.d. principio acquisitivo, poiché il medesimo attiene allo svolgimento dell'istruttoria ma non anche all'allegazione dei fatti.

 


Spetterà, di contro, all'amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (vedi anche Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981).

 

 

Secondo queste argomentazioni, utilizzate dal Consiglio di Stato nella pronuncia che proponiamo in lettura, la responsabilità della PA sussiste anche nel caso di "colpa lieve".

 

 

 

A.S.

  La sentenza 15 maggio 2014, n. 2499