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Briciole di pane

Responsabilità amministrativa, sentenza della Cassazione Penale

L'art. 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, contenuto e pratica applicazione

Roma, 4 giugno 2013 -. L’assoluzione di un vertice aziendale, per prescrizione del reato che coinvolga la responsabilità della società ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, non comporta anche la prescrizione della sanzione che grava sulla società.

Questo il nucleo portante della recente decisione della Corte di Cassazione, che proponiamo in lettura.


La pronuncia contiene importanti argomentazioni in ordine all’applicazione dei principi in tema di prescrizione della contestazione amministrativa e di autonomia degli accertamenti penale ed amministrativo, di cui  diamo conto sinteticamente.
 


In tema di Prescrizione ( Art. 60 D.Lgs 231/2001; art. 2943, 2945 Codice Civile)

L’art. 60 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 prevede che non possa procedersi alla contestazione della responsabilità amministrativa decorsi cinque anni dalla commissione del fatto,


Ricorrono in ogni caso, si legge nella pronuncia, le cause interruttive previste dal codice civile . In base al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 Codice Civile, quindi, nelle ipotesi di connessione tra reati e violazioni amministrative, nelle quali al giudice penale è attribuita anche la cognizione amministrativa, il processo incardinato ai sensi degli artt. 14 e 24 della legge 689/1981 interrompe la prescrizione dell’illecito punito con sanzione amministrativa, sino al passaggio in giudicato della sentenza penale.


In tema di autonomia degli accertamenti penale/amministrativo

La norma di cui all’art.8 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 stabilisce la sanzionabilità dell’ente collettivo ogni volta che le persone che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell’ente, commettano reati nell’interesse o a vantaggio della società.


Su questa base, osserva La Corte, deve ritenersi che la responsabilità penale possa essere accertata anche incidenter tantum ( per difetto d'imputabilità del reo o perché quest'ultimo non è stato identificato)   e condurre alla sanzione amministrativa per la società.


In questo quadro, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, e deve essere comunque accertata in concreto , procedendo all’esame degli elementi costitutivi del reato, anche a fronte di un accertamento penale che si concluda anche con una mancata condanna del sottoposto o della figura apicale societaria
 


Le norme di riferimento


Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

Omissis

Art. 8. Autonomia delle responsabilita' dell'ente

1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Aldo Scaramuccia

  La sentenza della Cassazione penale