Responsabilità Penale d'impresa
La Corte di Cassazione sui principi di cui al D.Lgs 231 del 2001
Roma, 11 luglio 2011- Quali sono le condizioni richieste per l’applicazione alla Società Holding, per reato commesso da società del gruppo, dei principi di cui al D Lgs 231/2001?
Al riguardo, la Corte di Cassazione fornisce il proprio contributo con una recente pronuncia.
In tema di responsabilità sociale d’impresa, devono ricorrere i seguenti elementi per l’imputazione della specifica responsabilità ai sensi del dlgs 231
a) Deve essere stato commesso uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001
b) il soggetto agente deve essere una persona fisica che abbia con l'Ente rapporti di tipo organizzativo - funzionale; che rivesta una posizione qualificata all'interno dell'Ente.
c) il reato presupposto deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, interesse e vantaggio verificabili in concreto, nel senso che la società deve ricevere una effettiva o potenziale utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto.
Quid, ove il reato sia commesso da soggetto che agisca nell’interesse di un controllata? In tale ipotesi, sostiene la Corte, si farà luogo all’applicazione dei principi di cui al Dlgs 231 a condizione che il soggetto che agisce per conto e nell’interesse delle holding o delle altre società del gruppo concorra con il soggetto dell’Ente che commette il reato.
In sintesi: fermi restando gli elementi fondamentali indicati alle lettere a), b), c), la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001, per il reato commesso nell’ambito dell’attività di altra società del gruppo, purchè nella sua consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della holding perseguendo anche l’interesse di quest’ultima.