Responsabilità Sociale, i poteri del Commissario
La disciplina della nomina giudiziale
Roma, 24 novembre 2011- Quali sono i poteri del Giudice di fronte a gravi indizi della sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato ed a fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo della commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede?
L’art. 45 del D.Lgs. 231/20021 prevede che il pubblico ministero possa richiedere l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9 dello stesso provvedimento.
In alternativa, il giudice può nominare un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata (art. 45, co. 3). Nel disciplinare l’istituto del commissario giudiziale il legislatore richiama espressamente l’art. 15 del D.Lgs. del 2001, quale norma generale cui occorre uniformarsi.
Quali elementi possono indirizzare, di volta in volta, il giudice verso la scelta delle sanzioni interdittive o della nomina commissariale?
La norma intende il commissariamento come misura diretta ad evitare che l’irrogazione della sanzione interdittiva, si traduca in un pregiudizio per la collettività con ricadute occupazionali negative.
In presenza di tali rischi - e quindi di inevitabili conseguenze negative per il pubblico interesse - si pongono in capo al commissario nominato dal giudice, in vista della prosecuzione dell’attività, i poteri direttivi e gestionali dell’ente medesimo.
Tuttavia, tale atto di nomina necessita di contenuti ed elementi specifici.
Secondo la prescrizione di cui al comma 2 del citato art. 15, il giudice deve indicare i compiti e i poteri del commissario, nell’ambito dei quali rientra anche l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
L’art. 45, co. 3, del decreto del 2001, impone di considerare la specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente. I poteri e compiti del commissario – tassativamente indicati nell’atto di nomina - devono essere determinati anche in relazione alla specifica attività svolta dall’ente, al duplice scopo dir valutare l’adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, ed assicurare la corretta gestione dell’ente in una fase delicata.
Infine, il provvedimento di nomina è contestuale alla verifica dei presupposti che giustificano la prosecuzione dell’attività dell’ente, e all’ordine di prosecuzione delle attività.
Nell’ipotesi in cui il giudice ometta l’indicazione dei poteri e dei compiti commissariali nonché la valutazione dei requisiti che giustificano la prosecuzione dell’attività, il relativo provvedimento potrà essere annullato.
Queste le conclusioni contenute in una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione Penale alla cui lettura rimandiamo per una migliore acquisizione dei contenuti.