Responsabilità solidale, ancora modifiche
Presentato un emendamento al Ddl "Misure urgenti per la crescita"
Roma, 19 luglio 2012 - Presentato ieri alle Commissioni Vi Finanze e X Industria - davanti le quali è in corso l’esame del ddl di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 “Misure urgenti per la crescita del Paese” - dai Relatori, un emendamento teso a sostituire Il comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con nuove disposizioni che integrano la disciplina della responsabilità solidale, su cui il Governo era già recentemente intervenuto con le “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ( Le strade dell’Informazione, 28 giugno 2012 , “Responsabilità solidale, le ultime novità legislative”).
Le disposizioni ivi contenute non si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Sono, inoltre, esclusi dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Vediamo le possibili novità.
Il “nuovo” comma 5 bis estende la responsabilità solidale dell’appaltatore all'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.
Il comma 5 ter della proposta, prevede che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore della predetta documentazione