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Briciole di pane

Responsabilità solidale, chiarimenti operativi

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 40 del 2012

Roma, 9 ottobre 2012 - Con la Circolare n. 40/2012, l' Agenzia delle Entrate ha affrontato le perplessità applicative suscitate dall’entrata in vigore lo scorso 12 agosto, dell’ articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi,

Una materia complessa, la cui recente disciplina  ha avuto un lungo e articolato percorso di definizione (vedi anche : Le strade dell’informazione: “Appalti, responsabilità solidale” - 01/02/2012; “La Responsabilità solidale negli Appalti, le novità introdotte dal Governo” 29 marzo 2012; “Responsabilità solidale negli appalti, le ultime novità” 27 aprile 2012; “Responsabilità solidale, le ultime novità legislative” 28 giugno 2012; “Responsabilità solidale, ancora modifiche” 19 luglio 2012.)

Diamo conto, quindi, della più recente.

I lettori ricorderanno che la disposizione di cui articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita) – convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  prevede la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

La norma esclude tale responsabilità se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati.

La disposizione prevede, inoltre, che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all’esibizione della predetta documentazione.

Tuttavia la norma non consente – osserva l’Agenzia delle Entrate - la puntuale individuazione dei limiti di responsabilità dei soggetti coinvolti, generando serie difficoltà applicative.

In considerazione della necessità di fornire urgenti indicazioni – a fronte della presa di posizione delle associazioni delle categorie interessate che hanno, in attesa di specifiche istruzioni , sospesi i pagamenti da parte dei committenti/appaltatori a favore di appaltatori e subappaltatori, l’Agenzia ha ritenuto indifferibile fornire chiarimenti in merito agli aspetti maggiormente critici della disposizione, individuati nella decorrenza dei relativi effetti e nella certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.

Due le criticità trattate nella circolare

1. Decorrenza degli effetti

Sono due i termini che debbono essere individuati con certezza allo scopo di procedere ad un corretta e proficua applicazione della norma:

a) entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 13-ter

Una delle questioni maggiormente avvertite attiene all’individuazione del momento di entrata in vigore della norma, termine dal quale il committente/appaltatore è tenuto, in forza delle nuove disposizioni, a verificare che gli adempimenti fiscali - consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto – scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore/subappaltatore.

Come si legge nella circolare, le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 trovano applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

b) Termine dal quale sono dovuti gli adempimenti di natura tributaria.

In base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 .

Tale soluzione si basa sulla considerazione che la disposizione, intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. La norma attribuisce, infatti, ad una delle parti (appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria prestazione (il pagamento) in attesa che l’altra parte (appaltatore/subappaltatore) produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali

2. Criteri di idoneità della documentazione

Quale documentazione deve produrre l’appaltatore/subappaltatore per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore?

A parere dell’Agenzia, poiché la disposizione prevede che l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al DPR 22 luglio 1998, n. 322, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine.

In particolare, si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

In ogni caso, la dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;

- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;

- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; - contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

Aldo Scaramuccia

  La Circolare n. 40 del 2012