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Briciole di pane

Responsabilità solidale negli appalti, le ultime novità

L'art. 2, comma 5 bis del decreto Semplificazioni Tributarie

Roma, 27 aprile 2012 - Estesa al committente la responsabilità solidale anche con riferimento al versamento delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente e dell’Iva dovuta sulle prestazioni oggetto dell’appalto, con un intervento a “chiusura” del quadro di specie,

In epoca recentissima, la materia era già venuta all’attenzione degli operatori del settore, in seguito all’ intervento operato dall’art. 21 della Legge 4 aprile ’12 n. 35 ( vedi Le Strade dell’Informazione, 28 marzo 2012 “La responsabilità solidale negli appalti, le novità introdotte dal Governo.

Questo, dunque, il testo dell’art. 2, comma 5 bis del decreto legge 2 marzo 20121, n. 16 “Semplificazioni tributarie” recentemente convertito in legge ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, («5-bis. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: “28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento“»)

La novella sostituisce il solo comma 28 della norma modificata - che riportiamo integralmente di seguito - il cui comma 34 fornisce qualche utile indicazione in merito alle fonti delle “le cautele possibili per evitare l’inadempimento” da parte del committente.

Il decreto interministeriale citato (Decreto 25 febbraio 2008, n. 78 – Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2008, n.90) reca infatti, agli artt. da 1 a 4, espressa indicazione delle fonti di prova utili allo scopo, pur se con esclusivo riferimento alle ritenute fiscali previdenziali ed assicurative riferite ai soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto.

Meno agile sembra , tuttavia, l’applicabilità della disposizione in materia di mancato versamento dell’Iva.

Un aspetto non trascurabile, su cui dovranno intervenire dei chiarimenti.

Testo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 coordinato con la legge di conversione - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 - Supplemento Ordinario n. 183

omissis

TITOLO III MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI

Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale

(omissis)

28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui e' tenuto il subappaltatore.

29. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione.

30. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

31. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali e' comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore.

32. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

33. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione e' comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.)

Aldo Scaramuccia

  Il decreto ex art. 35, comma 34 della L. 4 agosto 2006, n.248