Revocare l'intera procedura di gara è legittimo
Lo ha deciso il Consiglio di Stato
Roma, 20 novembre 2015 - La pubblica amministrazione fino alla stipula del contratto può revocare l’affidamento dell’incarico e l’intera procedura di gara ove l’affidamento come previsto dalla procedura di gara non sia più rispondente all’interesse pubblico che costituisce il parametro cui si ispira l’operato della pubblica amministrazione.
Lo ius poenitendi è istituto riconosciuto dall’ordinamento giuridico in via generale, salve le conseguenze di natura risarcitoria o indennitarie ove l’esercizio di tale potere incida su situazioni giuridiche tutelate.
A fronte dell’esercizio di tale potere non è dato ravvisare, in favore dei partecipanti alla gara, un interesse qualificato e meritevole di tutela alla conclusione della procedura di gara e all’affidamento dell’incarico ma in limine la tutela della chance (vedi anche: Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338).
Inoltre, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, non ne può comportare l’annullamento in base ai consolidati principi che ne escludono la rilevanza, ove l’atto sia dovuto.
Questi gli argomenti essenziali con i quali il Consiglio di Stato ha riconosciuto alla PA la possibilità di agire in autotutela, revocando l'intera procedura di gara.
La Sentenza del Consiglio di Stato del 28 ottobre 2015, n. 4934