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Briciole di pane

Riforma del Codice della Strada, una battuta d'arresto al Senato

Privi di coperura otto dei principi direttivi contenuti nell'art. 2 della futura legge delega

Roma, 2 marzo 2015 – Revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile; aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica; riordino delle disposizioni riguardanti l'espletamento dei servizi di polizia stradale e le relative abilitazioni; introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica; introduzione di disposizioni volte ad assicurare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico; introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici idonei a rilevare, anche attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei veicoli, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'inosservanza delle disposizioni in materia di circolazione dei veicoli, con particolare riferimento alla circolazione in aree o in condizioni sensibili sotto il profilo sanitario e ambientale, alla correttezza della condotta di guida, al rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità, alle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose, alla tracciabilità dei veicoli per il trasporto di merci; introduzione di disposizioni volte a favorire la più ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali, all'incidentalità, fermo restando il rispetto della disciplina per la tutela della riservatezza dei dati personali; revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione.


Non ci sono le risorse per attuare questi principi direttivi contenuti nell’art. 2 , comma 1, lettere d), e), g), h), i), l), m) e n) del disegno di legge “Delega al Governo per la riforma del codice della strada”.

 

Lo si legge nel parere non ostativo reso dalla 5° Commissione Bilancio del Senato il 26 febbraio scorso; si  impone in tal modo  una battuta d’arresto al provvedimento,  già approvato dalla Camera dei Deputati nell’ottobre dello scorso anno, dopo quasi diciotto mesi di discussione.

 

Le materie ritenute  prive della copertura di spesa (ex art. 81 Cost.)  riguardano ambiti d’intervento ambiziosi, quanto complessi; si va dal pacchetto a tutela degli “utenti deboli” della strada, alla revisione del sistema sanzionatorio.

 

La prosecuzione dell’iter parlamentare (iniziato nel mese di aprile 2013) resta ora affidata al dialogo tra Governo e Senato.

 

Nell’interesse di una migliore e più efficiente sicurezza stradale nel nostro Paese.


 

 

Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 358 del 26/02/2015 - Testo del Parere

 


Alla luce del dibattito svoltosi nel corso delle sedute precedenti e tenuto conto della relazione tecnica depositata dal Governo, il relatore BROGLIA (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettere d), e), g), h), i), l), m) e n), sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.".
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

 


Riferimenti normativi

 

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Omissis)

Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi)


1. Al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale, dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure, nonché della razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, conformandosi ai princìpi di delegificazione e semplificazione, informano le disposizioni del codice della strada e della disciplina applicativa in materia di regolazione dell'uso degli spazi fruibili per la mobilità stradale, di circolazione negli ambiti urbani, di norme di comportamento e relative sanzioni al principio di garanzia della sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli maggiormente vulnerabili, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi;


(Omissis)

d) revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utilizzatori di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada, nonché ai mezzi di trasporto a trazione animale, prevedendo:


1) misure per la tutela dell'utenza vulnerabile, idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle diverse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità;
2) l'obbligo per gli enti proprietari e gestori delle strade di rivedere i limiti di velocità delle strade extraurbane, secondo criteri di ragionevolezza, al fine di adeguarli alle reali esigenze di sicurezza della circolazione;
3) disposizioni in tema di pianificazione della viabilità e disciplina della circolazione tali da incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, con particolare riguardo alla sicurezza e alla sua promozione e diffusione;
4) il rafforzamento delle disposizioni che favoriscono la circolazione e la sicurezza del trasporto pubblico e l'interconnessione tra questo e le altre modalità di trasporto;
5) disposizioni che migliorino la sicurezza dei pedoni e della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli, con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici;
6) la facoltà per i comuni di riservare appositi spazi per il parcheggio delle donne in stato di gravidanza e di coloro che trasportano bambini di età non superiore a due anni;
7) una specifica disciplina per l'ambito urbano, che recepisca le principali innovazioni introdotte in altri Stati europei per la sicurezza dell'utenza vulnerabile, con particolare riferimento ai concetti di «spazio condiviso», «zona d'incontro» e «principio di prudenza», che assegnano la precedenza agli utenti vulnerabili e assicurano la coesistenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità, prevedendo altresì disposizioni che favoriscano l'accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici;
8) la definizione, nella classificazione dei veicoli, della bicicletta e di veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone, nonché l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'identificazione delle biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di un numero identificativo del telaio e l'annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
9) misure volte a favorire la coesistenza di diversi tipi di utenza vulnerabile negli spazi comuni consentendo il parcheggio delle biciclette in aree riservate ai pedoni, ove questa misura non rechi intralcio o pericolo;
10) disposizioni in tema di classificazione delle motoslitte e disciplina delle relative caratteristiche costruttive e funzionali, nonché disciplina della loro circolazione su strada attraverso la previsione di un apposito contrassegno identificativo, di documenti di circolazione e di guida e di obblighi assicurativi per la responsabilità civile verso terzi;
11) l'aggiornamento delle disposizioni concernenti la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, consentendo l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici, se guidati da conducenti maggiorenni;
12) l'introduzione di una definizione normativa di car pooling inteso come servizio di trasporto, non remunerato, basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
e) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:
1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, nonché la pubblicità e ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzato in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;
2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza ai bordi della carreggiata di ostacoli fissi artificiali, quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;
3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari e gestori delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;
4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo princìpi di semplificazione e di organicità, assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella pedonale e ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza;

(omissis)

g) riordino delle disposizioni riguardanti l'espletamento dei servizi di polizia stradale e le relative abilitazioni, mediante la specializzazione delle funzioni svolte dalle diverse forze alle quali spetta l'espletamento dei suddetti servizi, nonché il potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza a cui può essere connessa l'attivazione dei predetti servizi ausiliari; creazione di una banca di dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale;

(omissis)

h) introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica;
i) introduzione di disposizioni volte ad assicurare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico e in particolare nelle strade comprese nelle aree dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, nonché nelle altre aree demaniali o private aperte al pubblico transito e alla sosta;
l) introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici idonei a rilevare, anche attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei veicoli, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché con gli altri enti e organismi pubblici competenti, l'inosservanza delle disposizioni in materia di circolazione dei veicoli, con particolare riferimento alla circolazione in aree o in condizioni sensibili sotto il profilo sanitario e ambientale, alla correttezza della condotta di guida, al rispetto dei limiti di velocità in aree ad alta incidentalità, alle prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose, alla tracciabilità dei veicoli per il trasporto di merci anche al fine di contrastare pratiche di cabotaggio illegale, nonché alla massa complessiva a pieno carico dei veicoli stessi, anche al fine di verificare e sanzionare la responsabilità del conducente per danneggiamento della sede stradale, lo stato della revisione e l'esistenza e la validità dell'assicurazione obbligatoria del veicolo per la responsabilità civile verso terzi, nonché se il veicolo è sottoposto a una misura di sequestro o di confisca penale o oggetto di denuncia di furto;
m) introduzione di disposizioni volte a favorire la più ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali, all'incidentalità, alla dotazione dei fondi di cui alla lettera n), numero 11), e agli interventi finanziati con i medesimi fondi, da parte dei soggetti interessati, in formato di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto della disciplina per la tutela della riservatezza dei dati personali;
n) revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:
1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento, anche con l'introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi, mantenendo le misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi, con esclusione delle violazioni per le quali sono previste la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 20, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
2) la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie;
3) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale», del grado di colpevolezza dell'autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l'applicazione delle suddette sanzioni nei casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale;
4) la previsione, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 1, del codice della strada, che l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale;
5) l'aggravamento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, in ragione anche del loro grado di vulnerabilità, stimato sia distinguendo la categoria di utenza motorizzata da quella non motorizzata, sia con riferimento al livello di esposizione al rischio dei soggetti appartenenti a ciascuna delle due categorie;
6) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo, e la limitazione a casi tassativi e specifici della possibilità di sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una sanzione pecuniaria;
7) misure volte ad assicurare l'efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di assicurazione del veicolo per la responsabilità civile, intervenendo anche con l'aggravamento delle sanzioni medesime, anche utilizzando i sistemi di cui alla lettera l) ai fini dell'individuazione dei veicoli che non ottemperano agli obblighi di assicurazione;
8) la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida;
9) la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita, e la connessa revisione del regime delle spese;
10) il coordinamento della durata delle misure cautelari disposte dall'autorità amministrativa con la pendenza dei procedimenti penali instaurati in relazione alle medesime fattispecie;
11) la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che i proventi di sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato siano destinati prioritariamente ad alimentare, nell'ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente, un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno e un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati, rispettivamente, all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi;
12) l'obbligo di rendicontazione, da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale o proprietari di strade, dei proventi delle sanzioni amministrative, nonché la disciplina dei criteri della rendicontazione e dei meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti;
(omissis)
 

Aldo Scaramuccia