Riorganizzazione del territorio, verso il cambiamento definitivo
Il Senato ha approvato il disegno di legge Del Rio
Roma, 31 marzo 2014 - Proseguirà davanti alla 1ª Commissione Affari costituzionali della Camera l'esame in sede referente del disegno di legge recante “Disposizioni su Città metropolitane, Province e Unioni dei Comuni” approvato dal Senato il 26 marzo scorso, che ha tra gli obiettivi qualificanti il superamento delle province, l’istituzione delle città metropolitane, la promozione delle unioni e fusioni tra piccoli comuni.
Sono dunque molte le novità - tra queste, le Città Metropolitane già previste nel nostro ordinamento fin dalla legge 142 del 1990 e costituzionalizzate dalla riforma del Titolo V ma ancora mai realizzate - alle qualli acceniamo brevemente, rimandando al testo che proponiamo in lettura.
Diamo uno sguardo ai contenuti in materia di Province e Città Metropolitane.
Cambiano le 86 Province a statuto ordinario che (in attesa dell’abolizione costituzionale inserita dal governo nel programma sottoposto al Parlamento per il voto di fiducia) vengono individuate come “enti di area vasta”, con limitate funzioni fondamentali proprie legate alla programmazione e pianificazione in materia di ambiente, trasporto, rete scolastica, alla elaborazione dati, all’assistenza tecnico‐amministrativa per gli enti locali, alla gestione dell’edilizia scolastica, al controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e alla promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
Muta il disegno istituzionale deI nuovi "enti di area vasta" che saranno governati da un sindaco eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica per quattro anni, senza indennità, in qualità di Presidente.
Le Giunte attuali saranno sostituite dalle assemblee dei sindaci della provincia, che avranno compiti propositivi, consultivi e di controllo. Tutti gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci saranno esercitati a titolo gratuito.
La “tabella di marcia” della transizione dal vecchio al nuovo assetto - che si concluderà il 31 dicembre 2014 - prevede le seguenti scadenze:
- entro il 30 settembre 2014 i presidenti (o i commissari) dovranno convocare le assemblee dei sindaci per le elezioni dei consigli provinciali;
- entro il 31 dicembre 2014 l'assemblea dei sindaci approva le modifiche allo statuto della provincia, preparate dal nuovo consiglio provinciale;
- entro la stessa data si procede all'elezione del nuovo Presidente, che entrerà in carica il 1 gennaio 2015, in sieme al nuovo consiglio.
Il provvedimento prevede, oltre a quella di Roma Capitale, l’istituzione di altre nove città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) il cui territorio coinciderà con quello della provincia omonima.
La transizione verso la nuova figura è oggi considerata indispensabile per consentire all’Italia di contare su una rete di governo delle aree territoriali a forte concentrazione urbana e a specifica vocazione innovativa, un ambito in cui il nostro Paese è in forte ritardo a livello europeo e mondiale.
Le città metropolitane saranno, per funzioni e natura, “enti di governo”, con competenza sulla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali (al proprio livello), ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.
Gli organi delle città metropolitane - i componenti dei quali svolgeranno i loro ncarichi a titolo gratuito - saranno il sindaco metropolitano ( sc. il sindaco del comune capoluogo); il consiglio metropolitano, (composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione), organo elettivo di secondo grado che dura in carica 5 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana) che è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio; la conferenza metropolitana (composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana) competente per l’adozione dello statuto e dotata di potere consultivo per l’approvazione dei bilanci.
Ecco il percorso di prima istituzione, applicabile a tutte le nuove Città Metropolitane con l'eccezione di Reggio Calabria, che si costituirà alla scadenza naturale degli organi della provincia, e comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei medesimi organi, e non entrerà in funzione prima del rinnovo degli organi del comune.
Il presidente della provincia e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili; il presidente assume fino a tale data anche le funzioni del Consiglio provinciale. Se la provincia è commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014.
Dopo l’entrata in vigore della legge, il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto per il consiglio metropolitano ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo.
La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto. Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto.
Previsto per Il 1° gennaio 2015 il termine entro il quale le città metropolitane subentrano alle province omonime, succedendo ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni; alla medesima data il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i suoi organi, assumendo anche le funzioni proprie.
Novità, infine, anche per la rete periferica delle pubbliche amministrazioni che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, possono individuare ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana, con appositi piani - comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dell’Interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti - che indichino i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio.