Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Risarcimento del danno da sinistro stradale all'estero

La Corte di Giustizia Ue chiarisce l'interpretazione del Regolamento "Roma II"

Roma, 16 dicembre 2015 – La Corte di Giustizia Ue, con la recentissima pronuncia che proponiamo in lettura ha chiarito come deve essere interpretata la norma (articolo 4, paragrafo l, del regolamento Roma II), che stabilisce l’applicabilità alle obbligazioni extracontrattuali, derivanti da un fatto illecito, della legge del Paese in cui il danno si verifica.

 

Cosa significa esattamente l’espressione “luogo in cui il danno si verifica”?

 

La Corte osserva che è il luogo nel quale si è verificato il danno diretto ad essere decisivo per la scelta delle regole applicabili. L’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il danno diretto – si legge nella sentenza - partecipa dell’obiettivo (vedi il considerando 16 del regolamento Roma II) di assicurare la prevedibilità della legge applicabile, evitando allo stesso tempo il rischio che il fatto illecito sia scomposto in più parti soggette ad una legge differente a seconda dei luoghi in cui soggetti diversi dalla vittima diretta subiscono danni.

 

Di conseguenza, i danni connessi al decesso di una persona in un incidente  avvenuto in uno  Stato membro , e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Paese dell'Unione, devono essere qualificati come conseguenze indirette.

AS

  La Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea