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Briciole di pane

Ritardato pagamento, la mancata erogazione di finanziamenti non esclude la responsabilità della stazione appaltante

Lo ribadisce la Cassazione

La ritardata erogazione di finanziamenti alla stazione appaltante può costituire titolo per la corresponsione di interessi moratori all’impresa esecutrice? Può una clausola di espressa esclusione degli interessi medesimi essere inclusa in un bando di gara, con effetti obbligatori tra le parti?

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, due orientamenti antitetici si dividono il campo.

Da un lato, si sostiene la nullità di patti contrari o in deroga alla maturazione degli interessi per ritardato pagamento ai sensi della Legge 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3.

Dall’altro si afferma, invece, la validità delle clausole di esclusione per tardiva erogazione dipendente dal fatto del terzo, a condizione che il patto venga esplicitamente approvato per iscritto ai sensi dell’art. 1341 CC, rappresentando una limitazione della responsabilità della stazione appaltante.

A fronte di tali diversi orientamenti, la Corte medesima, dichiarando inammissibile il ricorso di un ente pubblico condannato dal giudice di appello al pagamento degli interessi moratori, ha confermato la prima delle posizioni ricordate.

In tema di ritardato pagamento, non può quindi essere addotto a scusante il fatto che la violazione della tempistica sia correlata alla mancata erogazione di fondi pubblici. .

  Cassazione Civile n.19040_2010