Scavi stradali, la Cassazione sullo smaltimento degli inerti
La Corte di Cassazione delinea la disciplina applicabile
Roma, 5 giugno 2013 - Gli inerti derivanti da demolizioni di edifici o da scavi di strade non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo.
Questo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza del 09/05/2013 n. 19942, che proponiamo in lettura.
La non assimilazione dei materiali provenienti da demolizioni o scavi – si legge nella pronuncia - già prevista dal cd. «Decreto Ronchi» (D. Leg.vo 05/02/1997, n. 22) è stata riconfermata con il Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»e con il “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo (Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 agosto 2012, n.161”, ’art. 2 ,comma 2 :“ sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione d’interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della quarta parte del decreto legislativo 152/2006”).
Secondo la Suprema Corte, conserva inoltre rilevanza penale (ex art. 256 D. Leg.vo 152/2006), anche lo smaltimento delle sole terre e rocce da scavo, prive dei requisiti previsti per essere esonerate dal regime dei rifiuti, ricorrendoil reato di gestione di discarica abusiva ( art. 256, comma 3) in presenza di un accumulo notevole di materiale non omogeneo, reiterato nel tempo e tale da determinare visibilmente una situazione di degrado dell'area sulla quale insiste.