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Segnaletica Stradale, le linee guida del Ministero Infrastrutture

Cosa cambia dal 1° luglio 2013

Roma, 16 ottobre 2013 - Eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione in seno al mercato interno, in relazione alle loro caratteristiche essenziali; ridefinire le regole e per l'uso della marcatura CE sui prodotti medesimi.

 

Questi gli obiettivi della Certificazione di Conformità (marcatura CE) originariamente prevista dalla Direttiva 89/106/CEE poi abrogata dal Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Eurpeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

 

L’obbligo di impiegare prodotti in linea con specifiche tecniche discende , peraltro, anche dal combinato disposto dell’art. 68, comma 3 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e dell’art. 15, comma 15 del Regolamento di attuazione ed esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

 

A decorrere dal 1 luglio 2013 (art. 66 del Regolamento UE) le dichiarazioni di conformità dei prodotti da costruzione agli standard definiti in sede comunitaria . dovranno essere sostituite da specifiche Dichiarazioni di prestazione ( ibidem–art. da 4 a 7).

 

Gli adempimenti previsti con la predetta decorrenza non si applicano ai fabbricanti ed importatori che possono usare, come valutazioni tecniche europee, i benestare tecnici europei rilasciati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 89/106/CEE prima del 1 o luglio 2013 per tutto il periodo in cui tali benestare sono in corso di validità.

 

 

Nell’intento di assicurare la massima uniformità della segnaletica stradale alle prescrizioni comunitarie, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto opportuno fornire agli enti proprietari di strade e ai loro concessionari istruzioni operative con la nota che proponiamo in lettura.

 

 

LE NORME DI RIFERIMENTO

 

 

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

 (omissis)

 

Art. 4 Dichiarazione di prestazione

 

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato.

 

2. Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui, in conformità dell'articolo 5, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione.

 

3. Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, gli Stati membri presumono che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

(omissis)

 

Art. 66 Disposizioni transitorie

 

1. I prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1 o luglio 2013 sono ritenuti conformi al presente regolamento.

 

2. I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1 o luglio 2013.

 

3. Gli orientamenti per il benestare tecnico europeo pubblicati prima del 1 o luglio 2013 in conformità dell'articolo 11 della direttiva 89/106/CEE possono essere utilizzati come documenti per la valutazione europea.

 

4. I fabbricanti e gli importatori possono usare, come valutazioni tecniche europee, i benestare tecnici europei rilasciati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 89/106/CEE prima del 1 o luglio 2013 per tutto il periodo in cui tali benestare sono in corso di validità.

 

(omissis)

 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

 

 

Art. 68. Specifiche tecniche (art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, D.Lgs. n. 406/1991; art. 8, D.Lgs. n. 358/1992; art. 20, D.Lgs. n. 157/1995; art. 19, D.Lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, D.P.R. n. 554/1999)

 

(Omissis)

 

 

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

 

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;

 

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;

 

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti; d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche. (

 

(Omissis)

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 5 0TT0BRE 2010 N. 207 -  Regolamento di attuazione ed esecuzione  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”

 

 

(Omissis)

 

 Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche

 

(omissis)

 

15. I progetti sono predisposti in conformità delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 68 del codice. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

(omissis)

 

Aldo Scaramuccia

  Il Regolamento UE N. 305 DEL 2011

  Le Istruzioni del Ministero Infrastrutture

  Il modello delle nuove dichiarazioni - Regolamento UE n. 305 del 2011 - Allegato III