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Briciole di pane

Semaforo verde per il Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23

Roma, 9 marzo 2015- Sono entrate in vigore sabato le nuove regole sui rapporti di lavoro; è un tema caldo, quello della disciplina applicabile ai licenziamenti individuali e collettivi, che nei mesi scorsi ha suscitato vivaci polemiche e dibattiti incentrati sulle  modifiche apportate all’art. 18 della Legge 20maggio 1970, n.300.


Il nuovissimo (ed atteso) intervento legislativo articola in una decina di norme un cambiamento mirato, nelle intenzioni del Governo Renzi, non solo a riordinare e riammodernare l’intero quadro di riferimento, ma anche a movimentare il mercato del lavoro, creando nuove opportunità.


Sono interessati dall'applicazione delle nuove norme  i lavoratori che rivestano la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e quelli che abbiano ottenuto la conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato in data successiva all'entrata in vigore del provvedimento. 

La nuova disciplina regola il licenziamento dei lavoratori anche  assunti precedentemente al 7 marzo , nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

In tema di  licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale( art. 2). il nuovo quadro regolatorio trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68


Permane la sanzione di nullità del licenziamento discriminatorio ex art. 15 della Legge 300/1970. Il giudice, nel dichiararla con sentenza ordina la reintegrazione nel posto di lavoro indipendentemente dal motivo addotto per il licenziamento.

Con la pronuncia di nullità ed inefficacia del licenziamento, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative) . Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La misura del risarcimento non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Alla possibilità di reintegrazione e di ottenere giudizialmente il  risarcimento del danno subito, si aggiunge una nuova facoltà per il lavoratore. Quest'ultimo, infatti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno come descritto, ha la facolta' di chiedere al datore di lavoro, - entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. - in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' - non assoggettata a contribuzione previdenziale - pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,Tale richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro,

 

 Nelle fattispecie giudizialmente accertate di licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (Art. 3), è prevista la  reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

 

L'indennita' risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore a dodici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, mentre  Il datore di lavoro e' condannato  al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

 

Questo è il quadro conseguente alla diretta dimostrazione in giudizio dell'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore nei casi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa.

 

Inoltre al lavoratore e' attribuita la facolta' (vedi articolo 2, comma 3) di richiedere , in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita'  non assoggettata a contribuzione previdenziale  pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,


 

E nel caso di  licenziamenti affetti da vizi procedurali e formali ?

 

Due gli sbocchi possibili, come previsti dall'art. 4 del nuovo testo. Vediamoli.

 

il giudice può dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita',

 

In alternativa, Il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, può  accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele previste nelle ipotesi di Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale (art, 2) e Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (art.3)


Tanto si apprende, in tema di esiti del contenzioso giurisdizionale del lavoro, dalla lettura del nuovo provvedimento che, peraltro, si occupa di regolare anche la possibilità di revoca del licenziamento e le modalità di conciliazione extragiudiziale della procedura.

Nel caso di una revoca intervenuta entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i nuovi regimi sanzionatori .

Il datore di lavoro al fine di evitare il giudizio,puo' offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, (in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni) un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilita' della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilita', mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

Questa previsione si applica a:

• lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati, o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto,
• lavoratori che abbiano beneficato di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
•al licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo,in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente a tale data con le quali il datore di lavoro integri il requisito occupazionale di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,


L'accettazione dell'assegno da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento, e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia gia' proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.


Infine, una novità per quanto riguarda l’applicazione delle garanzie economiche previste nelle ipotesi di Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa (art.3, comma 1); Vizi formali e procedurali (art. 4); Offerta di conciliazione ( art.6) negli appalti. Ai fini del calcolo delle indennita' e degli importi previsti nelle norme che precedono, l'anzianita' di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata. 

Aldo Scaramuccia

  Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, il testo del decreto legislativo