Servizi di architettura ed ingegneria, l'Anac precisa
La Determinazione 25 febbraio 2015, n. 4
Roma, 17 marzo 2014 – La disciplina dell’affidamento dei servizi d’architettura ed ingegneria (di cui all’art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è stata recentemente modificato dalla legge recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis», approvata il 21 ottobre 2014, al fine di consentire l’adeguamento della normativa nazionale ai principi comunitari in tema di libera concorrenza e di parità di trattamento e la possibile apertura di un procedimento d’infrazione.
Di qui la necessità, avvertita dall’ANAC di offrire agli operatori opportune indicazioni applicative con le Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, contenute nella Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, pubblicate il 9 marzo scorso.
Nel documento si affrontano, tra l’altro, le criticità relative alle difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti e degli studi di minore dimensione in relazione alle norme, previste dal D.p.r. 10 dicembre 2010, n. 207 in materia di fatturato ed organico minimo necessari per la partecipazione alle procedure di gara, e al fenomeno dei ribassi eccessivi.
Ecco, in sintesi, i punti qualificanti della materia secondo l’Autorità.
E’ vietato procedere all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura o all’ingegneria a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dall’art. 91 del Codice dei Contratti; l’affidatario della progettazione preliminare può legittimamente partecipare anche alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, essendogli espressamente impedito di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori; il bando deve prevedere che, nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni1 ( vedi art. 91, co. 3, del Codice) non essendo consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica.
