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Briciole di pane

Sì della Camera alle norme sulla "Class Action "

Verso la riforma dell'art. 140 bis del Codice del Consumo

Roma, 4 giugno 2015 - Un terreno più solido per la tutela dei diritti del consumatore o dell'utente contro i danni derivanti da  comportamenti anticoncorrenziali o partiche commerciali scorrette. 

L'Assemblea della Camera ha approvato ieri, in prima lettura, il testo della proposta di riforma della Class Action.

 

Di che si tratta? 

L'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action) è disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005) dall'articolo 140-bis, introdotto nel corso della XV legislatura.

Nella disciplina originaria, la class action consisteva in un’azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori ed utenti nei confronti delle imprese per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, volta ad ottenere dal giudice una pronuncia di accertamento della lesione degli interessi di una determinata categoria di persone ed il loro diritto ad un risarcimento.

L’istituto, mai entrato in vigore, è stato modificato nel corso della XVI legislatura prima dall’art. 49 del c.d. collegato energia (legge 99/2009) e da ultimo dall’art. 6 del c.d. decreto liberalizzazioni (decreto-legge 1/2012).

 

Quali sono le caratteristiche fondamentali della Class Action ?

Con l’intento di assicurare la tutela dei diritti di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea (“diritti individuali omogenei”) nonché la tutela di interessi collettivi,  l’azione mira a ristorare i danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (es. diritto al risarcimento danni da prodotto difettoso) o all’utente del servizio (a prescindere da un rapporto contrattuale), da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette.

La legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini-consumatori («ciascun componente della classe») anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino; è possibile per altri consumatori aderire successivamente all’azione di classe, rinunciando tuttavia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.

Triplice l’oggetto dell'azione: accertamento della responsabilità; condanna al risarcimento del danno; condanna alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.

La sentenza che definisce il giudizio fa stato per tutti gli aderenti all’iniziativa provessuale,  e rende improponibile per i medesimi fatti una nuova azione di classe, ma non impedisce invece il diritto all’azione individuale per chiunque non abbia aderito all’azione di classe.

 

Il nuovo testo, che passa ora all'esame del Senato,  si pone l’obiettivo di potenziare lo strumento dell’azione di classe allargandone il campo d’applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, quanto dal punto di vista oggettivo.

Per consentire l’accesso allo strumento di tutela a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi e in modo da superare la tipizzazione delle situazioni tutelabili, il nuovo testo sposta la disciplina dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, introducendo incentivi economici all’utilizzo dell’azione ( in caso di inammissibilità dell’azione, si prevede che della condanna alle spese debbano farsi carico non solo i promotori l’azione ma anche gli aderenti, e in parti uguali; lo stesso accade per gli adempimenti pubblicitari, in caso di ammissibilità della domanda).

La proposta  - che all’articolo 3 abroga la disciplina dell’azione di classe attualmente contenuta nell’art. 140-bis del codice del consumo - si compone di tre articoli, ed inserisce in coda al libro VI dedicato ai procedimenti speciali,Il nuovo Titolo VIII-bis, “Dell’azione di classe".

Prevista (vedi Art. 2) la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti già in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma. Ai procedimenti già instaurati – entro il giorno successivo alla pubblicazione della nuova legge nella Gazzetta Ufficiale, termine previsto per l’entrata in vigore della riforma - continueranno ad applicarsi le previsioni dell’art. 140-bis del Codice del consumo. 

Le azioni di classe proposte dopo il predetto termine saranno invece regolate dal nuovo titolo VIII-bis del codice di procedura civile.

 

Riferimenti legislativi

 

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(omissis)

Art. 140-bis (Azione di classe).

 

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 ((nonche' gli interessi collettivi)) sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. ((L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilita' e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.)) L'azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione ((omogenea)), inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti ((omogenei)) spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto ((o servizio)) nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti ((omogenei)) al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore ((anche tramite posta elettronica certificata e fax)). L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'.

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa ((l'omogeneita' dei diritti individuali)) tutelabili ai sensi del comma 2, nonche' quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese,anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissatermini e modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzionedella pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda.

Con la stessa ordinanza il tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. ((In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti)). In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto dell'entita' complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche' delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 1

5. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.

(Omissis)

 

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia

Art. 49.(Modifica dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

 

(Omissis)

 

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' sostituito dal seguente:


"Art. 140-bis. - (Azione di classe). -

 

1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo' agire per l'accertamento della responsabilita' e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralita' di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcito- ria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e' depositato in cancelleria, anche
tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, percoloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta e' competente il tribunale di Torino, per il Trentino- Alto Adige e il Friuli- Venezia Giulia e' competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise e' competente
il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e' competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita'. 

6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilita' della domanda, ma puo' sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e' in corso un'istruttoria davanti a un'autorita' indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda e' dichiarata inammissibile quando e' manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identita' dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2,
nonche' quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.


7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilita' e' reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza
ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilita', il giudice regola le spese,anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita' a cura e spese del soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale fissa termini e modalita' della piu' opportuna pubblicita', ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e' condizione di procedibilita' della domanda.

Con la stessa ordinanza il tribunale:


a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicita', entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicita', anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.


10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. 

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale determina altresi' il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicita' ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu' opportuno
l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.


12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative
carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.


13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresi' conto dell'entita' complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche' delle connesse difficolta' di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo' comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune.


14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo".


2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito in Legge 24 marzo 2012, n.27

(omissis) 

Art. 6  (Norme per rendere efficace l'azione di classe).

1.All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nonche' gli interessi collettivi";
b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole:
"L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilita' e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori.";
c) al comma 2, lettera a), la parola: "identica" e' sostituita dalla seguente: "omogenea";
d) al comma 2, lettera b), la parola: "identici" e' sostituita dalla seguente: "omogenei" e dopo la parola: "prodotto" sono inserite le seguenti: "o servizio";
e) al comma 2, lettera c), la parola: "identici" e' sostituita dalla seguente: "omogenei";
f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di difensore" sono inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata e fax";
g) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identita' dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneita' dei diritti individuali";
h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti")).

(Omissis)

 

Aldo Scaramuccia

  Class Action, il testo approvato in prima lettura