Sicurezza dei cantieri: le regole europee
La sentenza 7 ottobre 2010 della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia, pronunziandosi su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Tribunale di Bolzano nell’ambito di un procedimento penale inerente alla violazione degli obblighi di sicurezza incombenti al committente o al responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, ha ritenuto che l’art. 3 della Direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, debba interpretarsi nel senso che:
a) il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori;
b) il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva. La Direttiva 92/57 è stata trasposta nell’ordinamento italiano mediante il Decreto legislative n. 494 del 14 agosto 1996, piu’ volte modificato, in particolare dal Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, che definisce gli obblighi incombenti al committente o al responsabile dei lavori per quanto riguarda la designazione del coordinatore per la sicurezza nei cantieri.
Discende dalle affermazioni della Corte:
1) che un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che i lavori siano soggetti o meno a permesso di costruire ovvero che tale cantiere comporti o no rischi particolari;
2) che per qualsiasi cantiere i cui lavori comportino rischi particolari, quali quelli elencati nella su menzionata Direttiva, deve essere redatto, prima della sua apertura, un piano di sicurezza e di salute, essendo irrilevante a tale riguardo il numero d’imprese presenti nel cantiere stesso.