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Briciole di pane

Sicurezza del lavoro, il soggetto garante dell'osservanza delle norme

La sentenza della Cassazione Penale, n. 21628 del 26 marzo 2013

Roma, 22 maggio 2013 - Nelle imprese organizzate in forma societaria, destinatario delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori è sempre il legale rappresentante della società, salvo il conferimento di delega valida ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 81/2010, senza necessità di espresso conferimento.

Nel caso di imprese organizzate in forma societaria, la rappresentanza spetta all’intero consiglio di amministrazione , il quale conserva, nell’ipotesi di delega ad un singolo consigliere residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo per mancato esercizio della delega.

Questo è il nucleo essenziale della recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di osservanza degli obblighi antinfortunistici , che proponiamo in lettura.

La Corte osserva, nell’individuare la figura titolare della responsabilità per mancata osservanza degli obblighi specifici, che questa non può essere imputata:

A) Al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ( art. 31 del Decreto legislativo 9 aprile 2008,n.81) che è titolare di posizione di garanzia rispetto all’osservanza delle norme ed agisce come semplice ausiliario del datore di lavoro

B) Al soggetto eventualmente delegato ( art. 16 del Decreto legislativo 9 aprile 2008,n.81) ove nell’atto di delega non ricorrano il trasferimento di poteri deliberativi, di organizzazione, di gestione e controllo, oltre al riconoscimento di un’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Inoltre , la Corte nega che l’incompetenza tecnica possa costituire causa esimente della responsabilità del datore di lavoro.In tale ipotesi, il titolare d’impresa, che voglia trasferire ad altro soggetto o non assumersi le responsabilità di specie, potrebbe astenersi dall’assumere incarichi dirigenziali o conferire formalmente, a soggetto dotato di competenze tecniche del settore, l’osservanza dlle norme antinfortunistiche.

Aldo Scaramuccia

  Cassazione penale, Sez. IV Sent. 21628 del 2013