Sicurezza del lavoro, la Cassazione sul Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Corte di Cassazione, Sent. 32142 del 2011
Roma, 8 novembre 2011 - Le tematiche connesse alla sicurezza delle lavorazioni e degli addetti conquistano un sempre maggiore spazio nell’attenzione degli operatori di ogni settore.
Su questa premessa, ben consapevoli della complessità delle criticità concrete che l’attuale impianto normativo è chiamato ad affrontare e superare, offriamo ai lettori uno spunto di riflessione ed approfondimento utile a delineare, sul terreno dell’esperienza quotidiana, migliori criteri operativi.
Traiamo gli argomenti che seguono da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, alla cui lettura rimandiamo, per una migliore acquisizione dei contenuti, chi ci legge.
Il tema: il contenuto e l’estensione dei poteri ed obblighi propri della figura del il coordinatore per l'esecuzione del lavori.
In materia di sicurezza del lavoro, il coordinatore per l'esecuzione del lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.
Pertanto il coordinatore per l'esecuzione del lavori, cui sono riconosciuti dalla normativa anche poteri a contenuto impeditivo in situazioni di pericolo grave ed imminente, è titolare di una posizione di garanzia nei limiti degli obblighi specificamente individuati dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5.
Egli, nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili contrassegnati da lavori appaltati, deve assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine della migliore organizzazione del lavoro sotto il profilo della tutela antinfortunistica, ed in particolare sono a suo carico i compiti di adeguare il piano di sicurezza in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di vigilare sul rispetto dello stesso e di sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente.
In altre parole, va detto che le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell'opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori. . Da questo impianto della Corte discendono i profili di responsabilità penale e civile da porsi a carico del coordinatore all’atto del verificarsi di eventi lesivi in danno degli addetti alle lavorazioni, in concorso con il datore di lavoro.