Sicurezza del Lavoro, no alla sospensione dell'attività d'impresa senza motivazione
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza 5 novembre 2010 n. 310 senza motivazione
Roma, 25 novembre 2010 - Ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale non si applicano le disposizioni di cui alla L. 241/1990, e di conseguenza dell'art. 3, comma 1, di detta legge, che prevede l'obbligo di motivazione. La giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che l’amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza 5 novembre 2010 n. 310, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 106/2009.nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’art. 3, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990.