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Briciole di pane

Sicurezza della Circolazione, le limitazioni per i Tir nel 2012

Il Decreto MIT 15 dicembre 2011, n. 429

Roma,9 gennaio 2011 - Sicurezza stradale. Un tema e un obiettivo oggetto di attenzione ed attività senza soluzione di continuità da parte di tutti gli operatori – istituzionali e non – del settore. Il Ministero delle infrastrutture, nell’intento di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, ha disposto la limitazione della circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nonché dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada;

Nell’attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diamo conto di seguito dei principali contenuti del recente provvedimento (decreto 15 dicembre 2011, n. 429).

Il divieto di circolazione non trova applicazione nei confronti :

- dei veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale;

- dei veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni;

- dei veicoli impiegati in trasporti combinati strada mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 ( trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco.

Il calendario dei divieti previsti nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2012, reca puntuali indicazioni sugli orari di inizio e termine delle limitazioni alla circolazione. Con particolare riferimento alle fasce orarie di applicazione, sono tuttavia previste alcune tipicità. Vediamo quali.

Anticipazione del’orario di termine del divieto

l’orario di termine del divieto è:

- anticipato di ore due per i veicoli diretti all’estero;

- anticipato di quattro ore per veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno;

- anticipato di quattro ore per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino- Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo);

- anticipato di quattro ore ore per i veicoli diretti ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero;

- anticipato di ore quattro per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio;

- anticipato di ore due per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio

Posticipazione dell’orario di inizio del divieto

l’orario di inizio del divieto è:

- posticipato di ore quattro per I veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

- posticipato di ore quattro. per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.

- posticipato di ore 2, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio (salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 2), per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e perla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni,

Segnaliamo Infine che , ai  fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale

  Il Decreto del Ministero Infrastrutture