Sicurezza delle lavorazioni, una ipotesi di responsabilità del datore di lavoro
Cassazione Penale, Sentenza 17 ottobre 2014, n. 4359
Roma, 28 ottobre 2014 - È responsabile penalmente il datore che non elimini attrezzature pericolose per i lavoratori,anche se lo strumento che ha causato l’infortunio sia stato lasciato dalla precedente società nella disponibilità della nuova impresa.
La condotta imprudente e avventata del lavoratore non integra un comportamento anomalo od imprevedibile che è causa esimente della responsabilità del datore di lavoro, tenuto, comunque, a scongiurare l’infortunio.
Sono queste le conclusioni contenute ella sentenza della Corte di Cassazione che proponiamo in lettura.
La responsabilità colposa dell'imputata discende - si legge nella pronuncia - dal fatto di non aver preventivamente controllato le obiettive condizioni dello strumento, consentendone l'impiego nell'azienda benché non a norma anziché eliminarla, senza considerare la probabilità che i dipendenti potessero occasionalmente farne uso.