Sicurezza stradale, barriere di sicurezza, responsabilità per morte conseguente a sinistro
L'applicazione delle norme di specie e la rilevanza del buon comportamento dell'utente ai fini dell'imputazione di responsabilità
Roma, 21 febbraio 2011 - La fattispecie definitivamente decisa dalla recente pronuncia della Cassazione penale stabilisce, in un ambito normativo in continua evoluzione , due argomenti di sicuro approdo, in materia di responsabilità per gli eventi lesivi da sinistro imputabili ad una presunta violazione degli obblighi di cui alla D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, e successive modificazioni.
Sotto un primo profilo, strettamente temporale, osserva la Corte che essendo l’atto legislativo recante aggiornamenti delle istruzioni tecniche per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza, venuto in essere nell’ordinamento giuridico dopo il verificarsi del sinistro il relativo obbligo non risultasse operativo.
Sotto un secondo profilo, si legge nella pronuncia, ove ricorra una situazione disagevole - e non di intrinseca pericolosità - data dalla tortuosità della strada e dal manto stradale reso viscido dalla pioggia , certamente superabile con l'uso della dovuta diligenza, la responsabilità esclusiva dell'incidente deve essere fatta gravare sul conducente imputato che non adotti le dovute cautele nella guida del veicolo.