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Briciole di pane

Sicurezza stradale: Esposizione a rischio per l'utente.

La responsabilità per danno della Pubblica amministrazione

Roma, 10 novembre 2010 - In tema di danno causato all’utente da difetto di manutenzione dell’infrastruttura stradale o delle sue pertinenze, la Terza Sezione Civile della Cassazione ha stabilito, con la sentenza 6 ottobre 2010, n. 20757 che chi intenda far valere una responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione deve dimostrare il nesso causale tra l'eventuale evento dannoso e l'insidia o trabocchetto, nascente da situazione di fatto, creatrici di un pericolo per l'utente della strada.

Come si legge nella pronuncia, in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo.

A tal fine, devono essere verificate due condizioni:

- il fatto deve costituire un antecedente necessario dell'evento;

- l’evento medesimo deve rientrare tra le conseguenze normali ed originarie del fatto posto in essere.

La giurisprudenza tende a distinguere il caso in cui il difetto di manutenzione riguardi la struttura o le pertinenze del bene demaniale da quello in cui i danni derivino da alterazioni della cosa dovuti a fattori contingenti, ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione potrebbe andare esente da responsabilità qualora dimostri che nel lasso di tempo tra il sorgere del pericolo e la verificazione dell’incidente non sarebbe stato possibile provvedere alla sua rimozione.

Merita, tuttavia, rammentare ( vedi le Sent. n. 3651 e 15383 del 2006) l’orientamento prevalente  che ammette la configurabilità della responsabilità speciale ex art. 2051 c.c. nel caso in cui la cosa dalla quale derivi un danno sia in effettiva custodia della Pubblica Amministrazione, con l’avvertenza che è necessario indagare la configurabilità della possibilità in concreto della custodia, non soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti.

  Cassazione Civile Sent. 20757 del 2010