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Sicurezza stradale, frana: la responsabilità dell'ente gestore

La responsabilità dell'ente gestore

Roma, 12 settembre 2011 - Il caso: un automobilista travolto da grossi massi franati da terreni di proprietà di terzi, a monte, per qualche centinaio di metri rispetto alla strada statale.

Tra la strada statale e i terreni di proprietà di terzi erano presenti opere di contenimento realizzate dalle ferrovie e, in prossimità della strada statale opere realizzate da ANAS-

Quali i criteri per individuare il soggetto responsabile per le conseguenze dannose dell’evento?

Come è noto,è' costante nella giurisprudenza della Corte il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dai fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (da ultimo Cass. 7 aprile 2010 n 8229)

La Corte di merito, se da un lato ha ritenuto astrattamente applicabile la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., rispetto a un tratto di strada statale "di pertinenza e di spettanza dell'ANAS"- dall’altro ha poi escluso la responsabilità, valutando come imprevedibile l'evento perchè la frana proveniva da terreno di proprietà di terzi e, quindi, non dalla strada soggetta a custodia; ma, anzi, si legge "il franamento ... si limita a incombere sulla e coinvolge la sede stradale".

Con particolare riferimento alle strade aperte al pubblico transito la Corte ha ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.

Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre, secondo la Corte, aver riguardo, per quanto concerne i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato.

Nella specie, la Corte di merito ha individuato la sussistenza del fortuito nel fatto del terzo (frane provenienti da terreni di terzi), ravvisando il carattere dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità con motivazione insufficiente e contraddittoria. E’ stata infatti ritenuta imprevedibile una frana di maggiore consistenza, che ha determinato l'alterazione dello stato della cosa in custodia, pur riconoscendo:

  • che negli anni precedenti si erano verificate frane, proprio provenienti dai terreni a monte (dando rilievo, invece, alla diversa consistenza della frana);
  • che dalla relazione tecnica risulta che la stessa Anas, negli anni precedenti, aveva predisposto opere per far fronte allo stesso problema;
  • che nella zona intermedia a monte, di spettanza delle Ferrovie, erano già state predisposte delle opere.

Circostanze, tutte, che avrebbero dovuto condurre ad interrogarsi sul se l'alterazione della cosa per via della frana fosse, piuttosto, prevedibile e se da parte dell'ANAS erano state poste in essere le idonee misure di sicurezza sulla strada. Su questo impianto, la Corte di Cassazione ha tuttavia impresso il proprio diverso convincimento cassando con rinvio l’impugnata sentenza, proprio sul tema dell’applicabilità dell’art.2051 alla responsabilità dell’ente gestore dell’infrastruttura stradale.

  cassazione Civile 15720 del 2011