Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Sicurezza stradale, guida accompagnata per i minorenni

Il decreto attuativo dell'art. 115 del Codice della Strada

Roma, 28 dicembre 2011- Varato con la pubblicazione in Gazzetta n.298  del 23 dicembre 2011,  il decreto MIT  attuativo dell’art. 115 del codice della strada, nel testo modificato dalla L. 120/2010,

L’articolo 16, comma 2, della legge di riforma demandava ad un apposito decreto ministeriale il compito d’individuare le condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie alla richiesta ed al rilascio dell’autorizzazione del minore alla guida accompagnata, i contenuti ed le modalità di certificazione del percorso didattico da seguirsi presso un’autoscuola, i requisiti soggettivi dell’accompagnatore, le condizioni di espletamento delle attività di guida accompagnata nonché le caratteristiche del contrassegno che deve essere apposto sull’autoveicolo adibito a tale guida.

Con il decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 213 – che entrerà in vigore il 21 aprile 2012 -  si potrà richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata .

Puntuali le disposizioni in materia di requisiti soggettivi sia del titolare dell’autorizzazione che degli eventuali accompagnatori (non più di tre,stando all’art. 5 comma 4 del decreto)

Il soggetto, minore d’età, che richieda l’Autorizzazione alla guida accompagnata deve dunque:

a) essere già in possesso di una patente di guida;

b) presentare l’istanza di autorizzazione sottoscritta anche dal genitore (o dal legale rappresentante) che dovrà anche allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante tale qualità, corredata da fotocopia di documento d’identità del dichiarante;

c) Frequentare, prima del rilascio dell’autorizzazione, un corso di formazione presso un’autoscuola, per 10 ore effettive di guida, al termine del quale, l’autoscuola rilascia un attestato di frequenza corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida da esibire agli uffici della Motorizzazione.

All’esito del corso, l’Ufficio della motorizzazione rilascia l’autorizzazione, nella quale sono indicati i soggetti (al massimo 3) che possono affiancare il minore nelle esercitazioni alla guida.

i requisiti previsti per gli accompagnatori sono:

• età non superiore a 60 anni,

• titolarità, da almeno 10 anni, di patente di guida della categoria B o superiore

• assenza di provvedimenti di sospensione della patente di guida negli ultimi 5 anni;

Il minore può, inoltre,  essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, abilitato ed autorizzato, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione ovvero da un istruttore abilitato ed autorizzato del centro di istruzione automobilistica, previa apposita iscrizione nel registro di iscrizione dell'autoscuola, nonché del centro a cui e' stato da questa conferito.  Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro di istruzione automobilistica ove ricorre il caso.

Un ulteriore presidio per la sicurezza della circolazione. L’art. 8 del decreto prevede che gli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata siano muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante le lettere alfabetiche maiuscole «GA», di colore nero su fondo giallo retroriflettente; (il fac-simile del modello è riportato in allegato al decreto 213/2011)

Aldo Scaramuccia

  Il Decreto MIT del 2011