Sicurezza stradale, guida in stato di ebbrezza
Il significato di "circolazione" secondo la Cassazione. Sentenza 4 maggio 2011 n. 17238
Roma, 23 maggio 2011 - Un conducente, in evidente stato di alterazione alcolica, in sosta in un parcheggio, con il veicolo in moto, la cintura di sicurezza allacciata e le mani sul volante, viene sottoposto a controllo da una pattuglia presente sul posto.
All’esito del controllo la vettura viene sequestrata e il conducente denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il giudice di prime cure convalida il sequestro preventivo e ritiene la punibilità dell’indagato per il reato di cui all’art. 186, comma 2 del CDS Il ricorso dell’interessato pone all’attenzione il seguente interrogativo.
Cosa deve, dunque, intendersi per “circolazione” secondo il Codice della Strada?
La Corte chiarisce che il concetto di circolazione di un veicolo non può esaurirsi alla fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alle fasi di sosta, che ugualmente ineriscono alla circolazione.
La sosta di un’auto su area di pubblico transito, che presuppone un arrivo sul posto ed una ripartenza del veicolo, non è circostanza irrilevante nella sede cautelare, posto che ad essa possono certamente inerire condotte riconducibili alla fattispecie ipotizzata, avuto altresì riguardo all’atteggiamento concreto del soggetto al momento dei fatti.