Sicurezza stradale, pene alternative per la guida in stato d'ebbrezza
Pene alternative, il regime del "lavoro socialmente utile"
Roma, 28 maggio 2013 – I soggetti condannati per una delle ipotesi previste dagli artt. 186 e 187 Codice della strada (purché sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o dello stato d’ebbrezza non abbiano provocato un sinistro e non abbiano già usufruito della sanzione sostitutiva ex art. 133 della Legge 120 del 2010) possono ottenere la commutazione della pena detentiva e pecuniaria in quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Nel caso previsto dall’art. 186 del Codice della Strada non è prevista la richiesta dell’interessato, essendo sufficiente la sua mancata opposizione al decreto o sentenza penale di condanna con cui il giudice incarica l’ufficio locale per l’esecuzione penale di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena non impedisce l'applicazione della sanzione sostitutiva; tuttavia Il lavoro di pubblica utilità non può sostituire la pena più di una volta.
In caso di violazione degli obblighi connessi alla prestazione lavorativa, il giudice, valutate le circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva e ripristina le sanzioni detentive, amministrative e pecunairie precedentemente disposte dalla sentenza o decreto penale di condanna.
Queste le argomentazioni di una recente sentenza della Cassazione penale che proponiamo in lettura.