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Briciole di pane

Sicurezza stradale, rilevazione automatica delle infrazioni

La legittimità dei verbali di accertamento

Roma, 23 novembre 2011- Quid se l’accertamento di un’infrazione stradale avvenga attraverso gli apparecchi elettronici in assenza della contestazione immediata?

La Corte di Cassazione ha recentemente risposto. Vediamo come.

Spetta al Prefetto l'individuazione delle strade, o dei singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, in cui non è possibile il fermo del veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.

Per altro verso, osserva la Corte, in tema di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, la normativa vigente prevede appunto al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) che sia demandata al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.

Conseguentemente, ove l’accertamento avvenga su una strada non inclusa nell'elenco di legge o nell'apposito decreto prefettizio delle strade per le quali non è possibile il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, il relativo verbale può essere annullato.

  Cassazione Civile, Sent. 23882 del 2011