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Briciole di pane

Sicurezza sul lavoro ed uso dei dispositivi antinfortunio

Corte di Cassazione, sentenza n. 2455 del 2014

Roma, 10 marzo 2014 - È onere del datore di lavoro, o della persona da lui nominata (preposto), provvedere alla sorveglianza diretta dei sottoposti, al fine di evitare che gli stessi operino senza quelle precauzioni necessarie a garantire la loro sicurezza;  il datore di lavoro è sempre responsabile nei confronti del lavoratore, sia quando quest'ultimo ometta di adottare le opportune precauzioni (ad esempio, indossando caschetto, occhiali, calzature e guanti protettivi), sia quando ometta del tutto la vigilanza circa l'adeguamento dei dipendenti alla normativa vigente; il datore di lavoro è esente da responsabilità solo nel caso in cui venga integrato il cd. «rischio elettivo», intendendosi con tale termine la circostanza per cui, con un comportamento assolutamente imprevedibile e abnorme, il dipendente agisce provocando danni a sé stesso e ad altri; l’onere di provare la sussistenza di tale rischio grava sul datore di lavoro.

 


In ordine ai profili di  riparto di responsabilità tra datore e altri responsabili, si legge nella pronuncia che ai fini della ripartizione di responsabilità stabilita, in via gerarchica, tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, la figura del preposto ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità, e presuppone uno specifico addestramento a tale scopo oltre al riconoscimento, con mansioni di caposquadra, della direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori e dei relativi poteri per l'attribuzione di compiti operativi nell'ambito dei criteri prefissati.

 

 

La posizione di "preposto" non può quindi essere estesa, de facto,all'operaio professionalmente più anziano della squadra, il quale, sebbene conservi maggiore esperienza rispetto agli altri dipendenti, non gode di delega apposita né si è impegnato in specifico addestramento da capo squadra con i poteri di direzione e controllo esecutivo che ne derivano.
 

 

E' questa, in sintesi, la più recente posizione assunta dalla Corte di Cassazione con la pronuncia che proponiamo in lettura, in ordine ai profili di responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore, in materia di uso dei dispositivi di sicurezza durante le lavorazioni.

 

 

 

A.S.

  La Sentenza della Corte di Cassazione