Sinistro stradale in area di servizio, equiparazione "a strada pubblica "
Operatività delle norme sul risarcimento del danno
Roma, 19 aprile 2011 - Il verificarsi di un sinistro in area di servizio – e quindi non su una strada di uso pubblico ma in un luogo di proprietà privata – consente la danneggiato di richiedere il risarcimento all’assicuratore del responsabile del sinistro, ai sensi delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria?
La Cassazione si è pronunciata affermativamente, ritenendo che il danneggiato da un sinistro stradale, verificatosi in un’area di servizio, abbia azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. n. 990 del 1969.
Il Collegio, nel richiamare la norma, ha evidenziato come sia ivi espressamente prevista tale possibilità per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorchè di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (cfr., ex multis, Cass., nn. 4603/2000, 20911/2005, 17279/2009), ritenendo incluse in questa definizione le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico.