Sinistro stradale, come opera la presunzione di colpa
Corte di Cassazione, Ordinanza 14 maggio 2015 n. 9910
Roma, 3 giugno 2015 - Il principio di cui all’art. 2054, 2° comma Codice civile impone l’obbligo di verificare il comportamento di entrambi i conducenti in ordine al verificarsi del sinistro.
La presunzione di colpa concorrente si applica ad entrambi i conducenti. Nel caso in cui tale accertamento sia impossibile e nell’ipotesi in cui, accertata la responsabilità per violazione di una norma del codice da parte dell’uno, venga accertato che l’altro conducente non abbia rispettato le norme di circolazione stradale e quelle di regolare prudenza.
Si è espressa in questi termini la Corte di Cassazione con la recente ordinanza che proponiamo in lettura.
Riferimenti normativi
Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) testo coordinato del codice civile aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e dalla L. 30 ottobre 2014, n. 161
(Omissis)
Art. 2054. Circolazione di veicoli
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli (1). Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
(Omissis)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.
