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Briciole di pane

Sinistro stradale, il lucro cessante futuro è risarcibile?

La Sentenza 29 settembre 2014, n. 20003 della Cassazione Civile

Roma, 13 ottobre 2014 -Secondo il disposto dell'art. 2065 secondo comma c.c., il danno da lucro cessante può essere riconosciuto allorché sussista documentazione idonea a dimostrare la riduzione concreta del guadagno futuro anche nell'ipotesi in cui la CTU espletata nei precedenti gradi di giudizio non attesti la riduzione della capacità lavorativa sotto il profilo medico-legale.

 

La prova della riduzione futura della capacità di guadagno non deve essere fornita  solo attraverso le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni successivi al verificarsi del sinistro, ma anche  per il tramite di altra documentazione idonea a dimostrare o far comunque presumere che il guadagno futuro sarà in concreto inferiore a quello degli anni antecedenti il sinistro.

 

La valutazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c. è consentita, infatti,   ogni qualvolta il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, mancando un rigido parametro obiettivo nell’ordinamento positivo, sicché tale ampia previsione comprende anche i casi nei quali l’impossibilità di precisione nella prova attenga soltanto ad alcune delle componenti del danno complessivo.

 

E' questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella pronuncia che proponiamo in lettura, in tema di accertamento e liquidazione del lucro cessante "futuro".

A.S

  La Sentenza della Cassazione Civile