Sinistro stradale, il rapporto tra danno morale e danno biologico
Cassazione Civile, Sentenza n. 811 del 2015
Roma, 27 gennaio 2015 - In occasione del verificarsi di un sinistro stradale che produca immediatamente la morte della vittima, nella valutazione del risarcimento da liquidarsi, il danno biologico non può costituire un riferimento assoluto nella quantificazione effettuata dal giudice del danno morale. Quest'ultimo deve essere valutato caso per caso, poiché può accadere che, pur non sussistendo un significativo danno biologico, sussista invece un rilevante danno morale
Il danno cd catastrofale (derivante dalla consapevolezza dell'incombere della propria fine) resta del tutto svincolato, sul piano valutativo, da quello biologico e postula una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima.
Sono queste, in sintesi, le linee interpretative dell'art. 2059 Codice Civile che la Corte di Cassazione esprime nella pronuncia proposta in lettura.
Riferimenti normativi
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile
(Omissis)
Art. 2059. (Danni non patrimoniali).
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
(Omissis)