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Briciole di pane

Sinistro stradale, la colpa concorrente del danneggiato

I comportamenti colposi del danneggiato e la disciplina del concorso di colpa

Roma,15 novembre 2011 - Il caso: l’investimento di un pedone ad opera di un veicolo a motore.

Il tema: i profili di responsabilità del pedone nella causazione dell’evento e la disciplina del concorso di colpa.

Le argomentazioni svolte in una recente pronuncia del tribunale di Milano offrono qualche spunto di interesse alla soluzione dei quesiti proposti..Ne diamo conto di seguito, rimandando i Lettori al testo della sentenza per una più approfondita e puntuale acquisizione dei contenuti.

La giurisprudenza, di merito e di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, astrattamente anche in via esclusiva, a determinare l’evento dannoso.

Sul punto della responsabilità del pedone, si è espressa la stessa Corte di Cassazione nella sentenza 29 settembre 2006, n. 21249, precisando che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

Come ricordato nella pronuncia che commentiamo brvemente, il comportamento dei pedoni è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alle disposizioni del Codice della strada ( vedi l’art. 190 C.d.S.) dettate al fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada.

E’ quindi di tutta evidenza che la violazione di dette norme è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l’evento di danno costituito dall’investimento del pedone. La condotta imprudente del pedone potrà integrare un’ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato, tale da ridurre proporzionalmente il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro.

Quali sono i comportamenti del pedone, individuati dalla giurisprudenza, idonei a fondare il concorso di colpa con il conducente? Ne citiamo alcuni a scopo esemplificativo:

• l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa

• l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali

• l’attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo e l’attraversamento imprudente.

Nondimeno, il Tribunale ha ritenuto - coerentemente con l’orientamento ricordato – che la sola circostanza che il pedone abbia attraversato al di fuori dello spazio dedicato all'attraversamento pedonale non giustifica l'esonero di responsabilità in capo al conducente del ciclomotore, riconoscendo la configurabilità di un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c..

Per quanto attenga alla disciplina del concorso di colpa e alla quantificazione del risarcimento del danno da sinistro, si ricorda nella pronuncia che in assenza della prova di un eventuale colpa concorrente od esclusiva (vedi Cassazione Civile 10 luglio 2008, n.18872) non è sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto dannoso contestato.

In tali casi, in considerazione della limitata prova fornita dal conducente danneggiante, sarà posto a carico del pedone un concorso di colpa minimo, qquantificato dal Giudice in relazione ai profili di prova acquisiti nel giudizio.

Aldo Scaramuccia

  Tribunale di Milano, 22 luglio 2011