Sinistro stradale, la presunzione del concorso di colpa
La Sentenza della Corte di Cassazione n.19871 del 2011
Roma, 8 novembre 2011 - Il caso di specie: un sinistro stradale, la cui dinamica risulti impossibile da ricostruire efficacemente ai fini della prova liberatoria a beneficio dell’uno o dell’altro dei conducenti, con conseguente contraddittorio sul diritto al risarcimento dei danni.
Quali sono i principi in base ai quali il giudice di pace può pronunciarsi sull’attribuzione di responsabilità per i danni conseguenti al sinistro?
Osserva la Corte (Cass. Civ. 1.4.96 n.2967;4 febbraio 2002 n.1432) che . ai sensi del principio espresso dall’art.2054 cod. civ. il conciliatore, in difetto di prova liberatoria di uno o dell’altro dei due conducenti , deve ravvisare una ipotesi di concorso di colpa..
Ma come è ripartito l’onere della prova?
La giurisprudenza è stata in passato divisa sul carattere da attribuirsi all norma di cui ll’art.2697 c.c; mentre una’altra parte vi individuava una regola di diritto sostanziale la cui violazione darebbe luogo ad un mero error in judicando, il fronte opposto interpretava la disposizione come criterio regolatore del caso.
Il Giudice di legittimità ha recentemente risolto il diverbio (Sez.unite 14 gennaio 2009, n.5641) riconoscendo all’art.2697 carattere di norma sostanziale senza però mutare l’interpretazione secondo la quale vige la presunzione di pari responsabilità dei guidatori quale principio informatore della materia.
Conclude quindi la Cassazione che ai fini della impugnazione della sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità il principio regolatore della fattispecie deve essere individuato nella presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, come regolato dall’art.2054 c.c .