Sinistro stradale, la valutazione del danno
L'applicazione delle Tabelle e la valutazione del giudice
Roma, 22 dicembre 2011 - Una recente Ordinanza con cui la Corte di cassazione ha respinto un ricorso avverso un provvedimento di liquidazione del danno ritenuto insoddisfacente, offre qualche spunto di riflessione sulla disciplina applicabile in concreto.
Sostiene la Corte, in estrema sintesi , che la liquidazione del danno derivante da incidente stradale, debba essere quantificata dal giudice con riferimento alle tabelle in uso nei vari tribunali le quali, tuttavia, costituiscono soltanto un parametro per la liquidazione equitativa; tale valutazione deve essere integrata da un adeguamento ad opera del giudice al caso concreto.
Come si legge nel provvedimento, non sussiste comunque un diritto soggettivo del soggetto leso all’applicazione dell’una o dell’altra modalità di liquidazione che resta dunque soggetta alla valutazione del giudice di merito caso per caso