Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Sinistro stradale, la valutazione delle menomazioni

Flash sulla tabella ex art. 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Roma, 23 novembre 2011  - Molte sono le direzioni verso le quali si volge l’attenzione degli operatori - istituzionali e non – nell’ambito dello sforzo nazionale e comunitario in atto da tempo sul tema della sicurezza stradale.

Crediamo di fornire un utile contributo a tale impegno, dando conto ai nostri lettori di un profilo di attualità in materia di tutela risarcitoria da sinistro stradale, con particolare riferimento ai criteri di valutazione delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra 10 e100 punti d’invalidità.

Il quadro di riferimento normativo

La legge 5 marzo 2001, n. 57 (disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) ha disciplinato la materia della valutazione medico-legale del danno derivante da incidenti stradali ed ha previsto in proposito l’emanazione di una tabella unica, valida su tutto il territorio nazionale, della menomazioni all’integrità psicofisica e del relativo valore percentuale e pecuniario, poi adottata con decreto del Ministro della sanità, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 3 luglio 2003, pubblicata sulla G.U. 11 settembre 2003 n. 211 (per le menomazioni comprese tra 1 e 9 punti di invalidità).

Il sistema risulta poi completato dalla legge 12 dicembre 2002, n. 273 (misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) che, all’art. 23, ha previsto un’ulteriore tabella unica delle menomazioni al’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, da emanarsi con decreto del Ministro della Salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive e del Ministro della giustizia.

Peraltro, il successivo d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) ha abrogato il citato art. 23 della legge n. 273/2002, trasfondendo il relativo contenuto nell’art. 138 e prevedendo la predisposizione di una tabella recante i criteri di valutazione delle menomazioni di che trattasi.

L’attuale fase di evoluzione del quadro normativo

Il 3 agosto 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di DPR recante "Nuova tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra dieci e cento punti di invalidità".

Con tale intervento normativo – attualmente in itinere - il Governo intende porre rimedio alle distorsioni che si verificano  in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali (di non lieve entità) derivanti da incidenti stradali.

La prassi dei tribunali italiani a tal fine fa riferimento a differenti tabelle parametriche autonomamente elaborate dai singoli uffici giudiziari, con evidenti effetti distorsivi sul piano della entità dei risarcimenti accordati per analoghe menomazioni.

Si impone dunque un riordino della materia che sia coerente con le esigenze ordinamentali di parità di trattamento tra situazioni analoghe, nonché in linea con i più recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione all’integrità psicofisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi (Cass., III, 7 giugno 2011 n. 12408).

La tabella unica  sembra, tuttavia, non incontrare un largo consenso, visto che la Camera, lo scorso 24 ottobre, ha approvato una mozione che impegna il Governo a ritirare il provvedimento. Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sul testo, ha avanzato alcune osservazioni che riferiamo sinteticamente di seguito, rimandando alla lettura del Parere per una più completa acquisizione dei contenuti

1. Mancata corrispondenza dei coefficienti della tabella ai criteri normativi

L’art . 138 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005 ) prevede al comma 2 lettera c) una progressione più che percentuale dei moltiplicatori della tabella rispetto all’aumento dei punti d’invalidità

(il testo dell’art.138, comma 2, lettera c): "il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi")

La norma dispone che la tabella unica nazionale venga redatta secondo alcuni criteri, tra cui quello in forza del quale l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresca in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi.

Secondo l’opinione dei Giudici di Palazzo Spada, la sequenza dei coefficienti moltiplicatori previsti nella tabella non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità.

La tavola dei coefficienti moltiplicatori del punto riporta, per i punti da 1 a 9, i coefficienti da 1 a 2,30 in conformità a quanto previsto dall’art. 139, comma 6, del citato d.lgs. n. 209 del 2005, ma, rispetto al coefficiente 2,30 i coefficienti successivi sono sì cresciuti, ma in misura che appare non più che proporzionale, come invece la legge impone.

E’ di tutta evidenza – sottolinea il Consiglio - che un eventuale scostamento del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta probabilità la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell’esercizio della potestà normativa in esame .

2. L’applicazione ai soli sinistri stradali

Osserva il Collegio che l’applicazione ai soli sinistri stradali degli indici parametrici contenuti nelle tabelle allegate allo schema di regolamento in questione: apporterebbe una conseguenza distorsiva della ratio. Analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell’ambito della circolazione stradale o meno.

Sarebbe quindi opportuno specificare nel testo dello stesso che esso si applica ai soli sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli; ciò che la formulazione attuale non consentirebbe, non facendo espresso richiamo di tale limitazione ratione materiae prevista invece (implicitamente per l’art. 138 ed esplicitamente per l’art. 139) dalla norma di legge autorizzativa all’esercizio del potere regolamentare in esame.

3. Le fattispecie valutabili secondo la nuova Tabella

Sul punto, il Consiglio suggerisce l’opportunità di inserire nel presente schema di regolamento una disciplina transitoria, onde chiarire che esso si applica a tutte le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove l’evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in vigore del regolamento stesso.

  Il Parere del Consiglio di Stato

  Lo schema di Dpr approvato il 3 agosto 2011