Sinistro stradale, l'apprezzamento della CTU avanti il Giudice di merito
Corte di Cassazione, Sentenza n. 5641 del 2014
Roma, 19 maggio 2014 - Al giudice di merito, spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (sentenza 16 dicembre 2011, n. 27197).
In questo senso, il Giudice di merito può, dunque, ragionevolmente fondare la propria decisione sull'esito di una valutazione comparativa che rilevi la maggiore attendibilità delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) rispetto alle deposizioni testimoniali rese.
Queste le conclusioni della recente pronuncia della Corte di Cassazione, che proponiamo in lettura, in ordine alla possbilità di dedurre, quale motivo di ricorso, la macata valutazione delle risultanze della CTU nel giudizio di merito.