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Briciole di pane

Sinistro stradale, possibile il doppio ruolo processuale della società assicuratrice

Corte di Cassazione, Sentenza 8 aprile 2014, n. 8136

Roma, 9 aprile 2014 - E' ammissibile, alla luce della disciplina di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 990/1969, che una società assicuratrice partecipi al giudizio sia in proprio, che quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

 

 

Tra le due posizioni vi è autonomia patrimoniale e di scopo, poichè quando l'impresa agisce quale designataria, opera per conto e con le finalità proprie della Consap - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, sulla quale ricadono le conseguenze economiche del risarcimento.

 

La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia che proponiamo in lettura, sancisce in questi termini, l'assenza di conflitto d'interessi nella controversia su un incidente stradale, nella quale la compagnia assicuratrice stia in giudizio in proprio e quale soggetto liquidatore designato dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

 

 

 

A.S.

  La Sentenza 8136/2014 della Corte di Cassazione