Sinistro stradale: un disoccupato ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale?
La Corte di Cassazione ha risposto negativamente il 10 luglio scorso
Roma, 20 luglio 205 – Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno del soggetto leso.
E’ necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di una attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata, per consentire al giudice di procedere all'accertamento presuntivo della perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica, anche nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile la menomazione di quella specifica.
Sono questi – pur sinteticamente espressi – i criteri enunciati recentemente nella sentenza del 10 luglio 2015, numero 14517, dalla Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, in materia di risarcibilità del danno patrimoniale da sinistro stradale connesso alla lesione dell’integrità psico- fisica da sinistro stradale, sofferta da un soggetto privo di attività lavorativa al momento dei fatti.