Sistema di qualificazione, l'ANAC precisa
ANAC, Determinazione 2 settembre 2014, n.2
Roma, 22 settembre ’14 - La verifica circa l’assenza delle cause ostative antimafia ex art. 38, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti – richiamato dall’art. 78 del Regolamento ai fini del conseguimento dell’attestato di qualificazione – deve essere effettuata anche nei confronti dei soggetti indicati dal comma 2-bis dell'art. 85 del Codice antimafia, quale ulteriore garanzia dell’affidabilità morale dell’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti con l’art. 67 del Codice antimafia, il divieto contemplato nello stesso art. 38, comma 1, lett. b) in relazione al rilascio dell’attestato di qualificazione, opera – non più sulla base della mera pendenza del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione – ma sulla base di un provvedimento espresso del giudice con il quale sia disposta in via provvisoria l'operatività del divieto stesso durante il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione.
E’ possibile procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove siano decorsi infruttuosamente i termini per il rilascio della comunicazione antimafia, fatta salva la facoltà di procedere alla revoca del predetto documento ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti in caso di successiva documentazione antimafia dalla quale emerga, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza di cui all’art. 67 del Codice antimafia.
E’ questo l’orientamento espresso dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella recente determinazione che proponiamo in lettura, mirata a risolvere alcune criticità nell’applicazione della disciplina complessiva del sistema di qualificazione di cui all’ dell’art. 38, comma 1, lett. b), del Codice con l’art. 78 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (nel seguito Regolamento), derivanti dall’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante “codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.