Sistema di Qualificazione, legittime le tariffe minime SOA
La Corte di Giustizia UE conferma la piena legittimità della normativa italiana
Roma, 4 febbraio ’14 - Gli articoli 101 , 102 e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, che impone alle Società Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
Il quadro normativo italiano, pur configurando una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE, é idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi.
Spetta al giudice italiano valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato viene redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo
Questo l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’ Unione nella sentenza che proponiamo in lettura, in ordine ai profili di eventuale contrasto tra il sistema tariffario previsto D.P.R. n. 207/2010 e i principi comunitari volti alla tutela della libera concorrenza, a conclusione della vicenda nata nel 2011 dal quesito sull'abrogazione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime per l'attestazione, presentato al Ministero dello Sviluppo Economico da SOA nazionale costruttori, e dalla comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che la SOA medesima avrebbe offerto alle imprese clienti uno sconto sui corrispettivi.
Quattro i passaggi principali nei quali si articola l’argomentazione della Corte. Vediamoli.
1. Le Soa possono essere considerate “imprese”?
La Corte osserva, richiamando la propri consolidata giurisprudenza, che ai fini dell'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento
L'attività delle SOA – che rilasciano certificati in cambio di un corrispettivo ed esclusivamente in base alla domanda reale del mercato, assumendo a proprio carico i rischi finanziari connessi all'esercizio di tali attività - presenta natura economica e viene esercitata in regime di concorrenza.
2. La normativa italiana in materia viola il sistema degli art. 101 e 102 TFUE?
Come viene ribadito nella pronuncia, sussiste violazione degli articoli 101 TFUE o 102 TFUE, in combinato disposto con I'articolo 4, paragrafo 3, TUE, quando uno stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con I'articolo 101 TFUE, o rafforzi gli effetti di tari accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica ovvero imponga o favorisca abusi di posizione dominante.
A parere della Corte non ricorrono elementi in base ai quali si possa affermare che la normativa italiana sia produttiva di simili effetti, ed è evidente che lo stato membro in questione non ha delegato a operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica.
3. Le SOA italiane sono dotate di diritti speciali o esclusivi ex art. 106, paragrafo 1 TFUE?
La Corte osserva che, per ritenere che una misura statale attribuisca un diritto esclusivo o speciale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, occorre che :
a) conferisca una tutela ad un limitato novero di imprese;
b) tale posizione incida sostanzialmente sulla capaciti delle altre imprese di esercitare I'attività economica di cui trattasi nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti.
La circostanza che le funzioni connesse alla certificazione siano state affidate – in Italia - a tutte le SOA ed unicamente ad esse- a parità di diritti e competenze nell'ambito del mercato di riferimento dei servizi di certificazione - non può ritenersi tale da conferire loro diritti speciali o esclusivi.
Le SOA quindi, nell’opinione della Corte UE non possono essere considerate alla stregua di imprese investite dallo stato membro in questione di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, TFUE.
4. Libertà di stabilimento ( art. 49 TFUE)
Le norme nazionali contestate fanno divieto alle imprese che forniscono servizi di certificazione di derogare alle tariffe minime previste dal diritto italiano. dette norme possono rendere meno attraente I'esercizio, da parte delle imprese stabilite in stati membri diversi dalla Repubblica italiana, della libertà di stabilimento sul mercato dei servizi in questione.
Detto divieto priva le imprese stabilite in uno stato membro diverso dalla Repubblica italiana e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa italiana della possibilità, chiedendo onorari inferiori a quelli fissati dal legislatore italiano, di fornire una concorrenza più efficace alle imprese stabilite permanentemente nello stato membro in questione, le quali dispongono, per tale ragione, di una maggiore facilità di crearsi una clientela rispetto alle imprese stabilite in un -altro Stato membro (v., per analogia, sentenze del 5 ottobre 2004, Caixa Bank France, C-442102, Racc. pag. l-8g61, punto 13, nonchè Cipolla e a., cit., punto 59).
Ciononostante, si legge nel testo, una restrizione alla libertà di stabilimento è ammissibile ove risulti che essa risponde a motivi imperativi d'interesse pubblico, è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e che non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v. sentenza DKV Belgium, cit., punto 38).
Una restrizione alla libertà di stabilimento può essere giustificato dalI'interesse pubblico collegato alla tutela dei destinatari dei servizi.
Sotto questo ultimo profilo, I'indipendenza delle SOA rispetto agli interessi particolari dei loro clienti può essere rafforzata da una certa limitazione della possibilità di negoziare i prezzi dei servizi con detti clienti
La fissazione di tariffe minime per la prestazione dei servizi in discussione, secondo la Corte, è dunque volta ad assicurare la buona qualità di questi ultimi ed è coerente con la realizzazione dell'obiettivo della tutela dei destinatari finali.
Riferimenti normativi
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ( GU C/115/47 del 9 maggio 2008)
Omissis
Articolo 49
(ex articolo 43 del TCE)
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
(Omissis)
Articolo 101
(ex articolo 81 del TCE)
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
(Omissis)
Articolo 102
(ex articolo 82 del TCE)
È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
(Omissis)
Articolo 106
(ex articolo 86 del TCE)
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
(Omissis)